Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 24 pagine
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Fds, JIM, ProCinema, ASC e ASCA ritengono che, per molti fornitori di piccole dimensioni ma di notevole rilevanza culturale, inserire un sistema di controllo parentale conforme ai requisiti legali nei propri servizi su richiesta particolari, spesso sviluppati in proprio, risulterebbe finanziariamente insostenibile. Vi è quindi il pericolo che, per ragioni di costi, su questi servizi su richiesta film di notevole spessore culturale approvati per i minori di 16 anni non siano più accessibili a bambini e giovani. L’Ufficio federale della cultura non potrà quindi esimersi dal destinare maggiori risorse per sostenere i servizi su richiesta più piccoli nell’implementazione di sistemi per il controllo dell’età.
3.3 Art. 3 – Rappresentatività delle organizzazioni di categoria
Secondo SESF e CP, la formulazione proposta relativa alla rappresentatività delle organizzazioni di categoria non offre le garanzie necessarie per un’equa rappresentanza dei vari operatori. Nel capoverso 1, propongono pertanto di precisare che, per essere considerata rappresentativa, un’organizzazione di categoria non solo deve includere la maggioranza degli operatori interessati dalla regolamentazione per minori, ma anche che tale maggioranza deve anche rappresentare i diversi tipi di operatori di un determinato settore. A tale proposito, la SGDA propone di aggiungere una seconda frase per sottolineare tale aspetto, in modo da specificare che l’organizzazione di categoria deve comprendere tutti i vari tipi di operatori coinvolti nelle diverse fasi del processo di sviluppo e di utilizzazione. Per digitalswitzerland, Swico e ATPS, l’accento posto sulla maggioranza come indice di rappresentatività non deve sfociare, all’interno delle organizzazioni di categoria, nel predominio di un gran numero di operatori molto piccoli che non detengono quote di mercato significative. L’ATPS propone pertanto di specificare che un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se comprende la maggioranza degli operatori attivi in Svizzera o è rappresentata dai medesimi e se, in aggiunta, tali operatori detengono complessivamente oltre la metà della quota di mercato in termini di fatturato e di utilizzazione di film o videogiochi in Svizzera. Per valutare la rappresentatività, Netflix propone di considerare non il numero degli operatori, ma piuttosto la quota di utilizzazioni di film sotto forma di visualizzazioni, download, acquisti o noleggi. Secondo asut e digitalswitzerland, la regolamentazione proposta farà sì che le organizzazioni di categoria conteranno numerosi membri e che di conseguenza le singole imprese (anche di grandi dimensioni) avranno un peso limitato. Le organizzazioni in questione includeranno inoltre anche diversi mercati parziali in concorrenza tra loro, alcuni dei quali potrebbero prevalere sugli altri, il che solleverebbe questioni legate al diritto della concorrenza e dei cartelli oppure comporterebbe il rischio di cause contro l’organizzazione di categoria.
USAM, digitalswitzerland, Salt, Swico e ATPS fanno notare che il settore dei film è estremamente eterogeneo; pertanto dubitano che i suoi interessi possano essere rappresentati da una sola organizzazione di categoria. Secondo l’ATPS occorre sottolineare che i requisiti e i processi vanno definiti nella regolamentazione per minori in modo tale da tenere debitamente conto delle peculiarità dei singoli (sotto)settori.
Partito Pirata, USAM, DS, DigiGes, digitalswitzerland, MPA, Netflix, Swico e ATPS
ritengono che agli operatori esteri non possa essere precluso per legge il diritto di codecisione. NW chiede di sottolineare espressamente che la regolamentazione per minori non deve andare contro gli operatori esteri, in modo da garantire che anche questi ultimi debbano sottostare alle norme in materia. Fds, JIM, ProCinema, SIEA, ASC e ASCA sono invece dell’avviso che l’intento di non andare contro gli operatori esteri trascura un aspetto fondamentale, ossia che gli operatori esteri senza sede in Svizzera non si curerebbero comunque di rispettare le disposizioni nazionali, il che penalizzerebbe gli operatori svizzeri. A loro parere spetta alle autorità adottare misure per evitare che gli operatori esteri eludano le leggi svizzere e, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, dettare regole che non rappresentino un unicum nel panorama europeo, ma tengano conto delle soluzioni adottate nei Paesi limitrofi, in modo tale che le regole in questione siano effettivamente attuabili.