Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 24 pagine
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sé, quanto piuttosto sull’accertamento se una persona sia maggiorenne e, in caso contrario, sul fatto che quest’ultima possa accedere unicamente a contenuti adatti alla propria fascia d’età. Secondo la SSR, occorre precisare che una procedura per accertare il raggiungimento della maggiore età può essere reputata adeguata soltanto se tiene conto degli sviluppi tecnologici; inoltre dovrebbe essere possibile ricorrere al controllo dell’età effettuato da un altro fornitore.
Il Partito Pirata si oppone fermamente all’obbligo di identificazione in Internet e chiede pertanto di stralciare l’obbligo del controllo dell’età o, perlomeno, di adottare una soluzione attenta alla protezione dei dati. Secondo pGaM, questa regolamentazione rappresenta un rischio per tutti gli utenti: in caso di falle di sicurezza presso un fornitore, dati sensibili potrebbero infatti diventare di dominio pubblico. I giovani potrebbero inoltre facilmente aggirare le restrizioni tramite applicazioni VPN, per cui la normativa prevista è ritenuta inutile. Anche TG esprime un giudizio critico nei confronti delle misure proposte, equiparate a un obbligo di identificazione de facto, considerate sproporzionate poiché comportano oneri aggiuntivi per gli utenti adulti e ritenute discutibili pure sotto i profili del diritto in materia di protezione dei dati e della sicurezza. Al tempo stesso, il Cantone dubita che esse siano realmente in grado di impedire l’accesso dei minorenni a contenuti non adatti a loro. USAM,
digitalswitzerland, suissedigital, Salt, Sunrise, Swico e Swisscom fanno notare che i
servizi di video on demand in molti casi rinunciano del tutto a proporre contenuti non adatti ai minori, che tali contenuti spesso devono essere acquistati in aggiunta a un pacchetto TV o Internet e che i relativi accordi contrattuali vengono conclusi unicamente con persone maggiorenni. Un controllo dell’età generalizzato appare dunque eccessivo. Suissedigital, Sunrise e Salt chiedono pertanto l’aggiunta di un capoverso 3, che preveda l’esonero dei fornitori di servizi su richiesta dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 se essi propongono offerte a pagamento nel quadro di una relazione contrattuale conclusa unicamente con persone maggiorenni e se mettono a disposizione un sistema di controllo parentale dei contenuti che soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 2 OPMFV.
Secondo fds, JIM, ProCinema, ASC, ASCA e Swisscom, per i piccoli fornitori i costi per l’istituzione di un sistema per il controllo dell’età risultano insostenibili.
Fds, JIM, Pro Cinema, ASC, ASCA e ATPS esigono che, per i servizi su richiesta e di piattaforma, i requisiti per il sistema per il controllo dell’età prima del primo utilizzo siano formulati in modo identico e che, per quanto riguarda i requisiti previsti ai capoversi 1 e 2 per i servizi su richiesta, venga ripresa la formulazione adottata per i servizi di piattaforma. A giustificazione di tale richiesta adducono il fatto che pure il tenore degli articoli 8 capoverso 2 lettera a e 20 capoverso 2 lettera a LPMFV coincide. La limitazione dell’offerta a una determinata fascia d’età comporta, a ogni fruizione di contenuti, una verifica esatta delle autorizzazioni dell’utente. Quest’attività di controllo continua impedisce una soluzione in grado di garantire la parsimonia dei dati, che consisterebbe nell’effettuare un controllo della maggiore età al momento della conclusione del contratto, lasciando all’utente il compito di chiedere la revoca dei blocchi dopo il compimento dei 18 anni. Per i partecipanti in questione, è inopportuno controllare l’età a ogni richiesta di visualizzazione di un film.
Pure asut, digitalswitzerland, suissedigital, Sunrise e Swisscom auspicano requisiti
identici per i fornitori di servizi su richiesta e di piattaforma, in modo da tenere conto delle indicazioni emerse dal dibattito parlamentare. In origine, nella LPMFV il Consiglio federale aveva proposto una regolamentazione molto più severa per i servizi su richiesta, in base alla quale questi ultimi sarebbero stati tenuti a «impedire l’accesso di minorenni a contenuti per i quali non hanno l’età minima richiesta». Siccome il legislatore ha però provveduto a correggere tale aspetto, per i servizi su richiesta e i servizi di piattaforma devono valere le stesse norme. Per quanto riguarda il controllo dell’età, dunque, l’accento non va più posto sull’età minima, bensì sulla protezione dei minorenni da rappresentazioni di violenza eccessiva o atti sessuali espliciti. I requisiti più severi previsti nell’avamprogetto per i fornitori di servizi su richiesta disattendono quindi la volontà del legislatore.