Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 24 pagine

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3.26 Osservazioni generali sull’ordinanza e sul rapporto esplicativo

La FSAG plaude all’utilizzo di un linguaggio inclusivo di genere nel testo tedesco dell’ordinanza, lamentando al tempo stesso le lacune delle versioni francese e italiana sotto questo profilo. Anche la CFIG deplora che la versione francese non sfrutti questa possibilità.

SO chiede che nel titolo e nel corpo del testo dell’ordinanza si parli sistematicamente di «Kinder- und Jugendschutz» anziché di «Jugendschutz», dato che pure i bambini consumano contenuti mediali e, di conseguenza, anche questi ultimi vanno protetti da contenuti non adatti (tale richiesta non avrebbe ripercussioni in italiano, dato che il termine «minori» include sia i bambini che i giovani).

Secondo PSS e DigiGes, appare poco chiaro il campo di applicazione territoriale dell’ordinanza, e in particolare se essa riguardi unicamente i fornitori con sede in Svizzera o anche quelli esteri: dal messaggio sulla LPMFV, dalla revisione della legge federale sulla protezione dei dati e dalla risposta del Consiglio federale all’interpellanza Mäder 23.3077 emergono infatti indicazioni contraddittorie al riguardo. Il PLR ricorda che oggi gran parte dei contenuti pericolosi per i minori è liberamente accessibile tramite fornitori che non hanno sede in Svizzera. Secondo il partito, una regolamentazione nazionale che non produce effetti al di là delle proprie frontiere trasmette una falsa sensazione di protezione e rischia di comportare ingenti oneri burocratici e finanziari per la Confederazione e i fornitori svizzeri.

ZG propone di illustrare nel rapporto esplicativo il rapporto tra l’OPMFV e l’articolo 197 del Codice penale (CP). Tra i contenuti «non adatti ai minori», l’articolo 7 capoverso 2 OPMFV menziona tra l’altro gli atti sessuali espliciti. In questa categoria rientra quindi anche la pornografia, e i fornitori che offrono contenuti pornografici possono essere perseguiti penalmente in base all’articolo 197 CP. Tale aspetto andrebbe sottolineato nel rapporto esplicativo.

VD si interroga inoltre sui margini di autonomia dei Cantoni (p. es. se le disposizioni esecutive cantonali possano prevedere un sistema di segnalazione per le proiezioni pubbliche di film).