Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/19: Modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 18 pagine
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Art. 16
Capoverso 2bis: prevede che l’assicurato abbia diritto a un’indennità giornaliera nei casi di ricadute e postumi tardivi correlati a un infortunio non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Il diritto nasce con l’inizio dell’incapacità lavorativa o quando la perdita di guadagno dovuta all’incapacità lavorativa non è più compensata dal datore di lavoro o da un’assicurazione. Si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa o con la morte dell’assicurato, ma al più tardi dopo 720 giorni.
Definizione dell’espressione «in gioventù»
Seguendo l’esempio di diverse altre leggi sulle assicurazioni sociali (AVS, assegni familiari o di formazione), è stato mantenuto il limite di età di 25 anni. L’infortunio deve essersi verificato prima del compimento del 25o anno di età.
Inizio dell’obbligo di prestazione
Il diritto all’indennità giornaliera nasce con l’inizio dell’incapacità lavorativa o quando la perdita di guadagno dovuta all’incapacità lavorativa non è più compensata dal datore di lavoro o da un’assicurazione. L’articolo 324a CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. Il salario, quindi, non è garantito in tutti i casi. Inoltre, non tutti i lavoratori hanno stipulato un’assicurazione per perdita di guadagno. Per evitare una lacuna, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore LAINF decorre dall’inizio dell’incapacità lavorativa o da quando la perdita di guadagno non è più compensata. Inoltre, il tradizionale periodo di carenza conformemente alla LAINF (art. 16 cpv. 2 LAINF) non si applica alle ricadute e ad altri postumi tardivi inizialmente non assicurati, il che corrisponde alla prassi attuale per le ricadute e altri postumi tardivi assicurati. Poiché a volte possono trascorrere diversi giorni tra la ricaduta vera e propria, la consultazione medica, l’inizio del trattamento e l’incapacità lavorativa, questa soluzione è imprescindibile.
Sussidiarietà
Il nuovo diritto è dunque sussidiario rispetto ad altre fonti di perdita di guadagno. L’assicurato può far valere il suo diritto all’indennità giornaliera solo se la perdita di guadagno non è più compensata dal datore di lavoro conformemente all’articolo 324a CO, oppure da un’assicurazione per perdita di guadagno.
Limite temporale della copertura
Per determinare l’età fino alla quale un lavoratore può richiedere le prestazioni in caso di ricaduta o di postumi tardivi di una lesione subita in gioventù si applicano le regole generali della LAINF. Ciò significa che tutte le persone attive assicurate possono avere diritto a queste prestazioni, anche se continuano a lavorare dopo l’età di riferimento per il pensionamento. La cerchia di persone che rientra in questa soluzione corrisponde quindi ai lavoratori secondo le disposizioni generali della LAINF.
Fine dell’obbligo di prestazione
Le disposizioni generali della LAINF (art. 16 cpv. 2 LAINF) stabiliscono che il diritto all’indennità giornaliera si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o con la morte dell’assicurato. Tuttavia, nei casi in oggetto non è possibile fare riferimento a queste disposizioni generali. Il testo dell’avamprogetto si limita infatti a introdurre la presa a carico delle indennità giornaliere. Non sarà quindi versata alcuna rendita LAINF per una ricaduta o per postumi tardivi che inizialmente 11/18