Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/19: Modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 18 pagine

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Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021.

Inoltre, la Svizzera è vincolata da diversi strumenti normativi internazionali in materia di sicurezza sociale, in particolare dal Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa20 e dalla convenzione n. 102 concernente le norme minime della sicurezza sociale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro21. Le parti relative alle indennità di malattia non vengono applicate dalla Svizzera. Gli obblighi derivanti dalle parti sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali non sono rilevanti nella fattispecie, poiché l’avamprogetto non riguarda le conseguenze di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Ne consegue che il presente avamprogetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’avamprogetto rispetta tale articolo.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Al fine di limitare le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce che le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Non prevedendo né disposizioni in materia di sussidi né decisioni di finanziamento, l’avamprogetto non sottostà al freno alle spese.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il progetto non comporta alcuna modifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, né dell’esecuzione degli stessi. Le modifiche previste non comportano nemmeno un trasferimento di competenze.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

L’avamprogetto non prevede aiuti finanziari e indennità ai sensi della legge del 5 ottobre 199022 sui sussidi.

6.7 Delega di competenze legislative

La competenza di emanare le disposizioni complementari necessarie per la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è delegata, come di consueto, al Consiglio federale, a cui viene conferita la nuova competenza di disciplinare le modalità di applicazione del nuovo capoverso 2bis dell’articolo 16 LAINF.

6.8 Protezione dei dati

Il progetto non ha ripercussioni sulle normative in materia di protezione dei dati.

20 RS 0.831.104

21 RS 0.831.102

22 RS 616.1 18/18