Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/19: Modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 18 pagine

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dei premi in base al sistema di tariffazione in base all’esperienza, noto anche come bonus-malus, anche se non hanno nulla a che fare con l’infortunio iniziale. Le ricadute e gli altri postumi tardivi devono quindi essere considerati come infortuni non professionali, e questo deve essere menzionato in modo esplicito.

Cerchia di persone assicurate

Concedere prestazioni legate agli eventi menzionati solo a persone assicurate anche contro gli infortuni non professionali, ossia che lavorano almeno otto ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro, sarebbe in contrasto con l’intento della mozione. La lacuna non sarebbe completamente colmata. Di conseguenza, è previsto che anche le persone assicurate solo contro gli infortuni professionali possano richiedere le indennità giornaliere secondo il nuovo diritto. Sebbene contraria al principio di equivalenza tra premi e prestazioni, questa soluzione è in linea con la volontà del Parlamento. Va inoltre osservato che, nel campo dell’assicurazione contro gli infortuni, esistono altre eccezioni al principio di equivalenza, in particolare nei casi in cui il rapporto di lavoro dura meno di un anno, poiché il salario percepito durante questo periodo viene convertito in guadagno annuo e il guadagno assicurato non corrisponde più ai premi versati. Ovviamente, si precisa che in questi casi non è applicabile l’articolo 8 capoverso 2 LAINF, secondo cui gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 della stessa legge non sono assicurati contro gli infortuni non professionali. Visto che riguarda gli infortuni professionali, non si applica neanche l’eccezione prevista dall’articolo 7 capoverso 2 LAINF, secondo cui sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati, la cui durata di lavoro è inferiore a otto ore a settimana, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.

Prestazioni

Si precisa che, secondo la volontà espressa dall’autore della mozione, saranno versate solo le prestazioni assicurative di cui all’articolo 16 capoverso 2bis, ovvero le indennità giornaliere. La mozione chiede infatti di garantire il versamento d’indennità giornaliere anche nei casi in cui l’incapacità al guadagno è determinata da ricadute o da postumi tardivi di una lesione che la persona assicurata ha subito in gioventù quando non era assicurata secondo la LAINF. Il progetto si limita quindi a introdurre l’obbligo di pagare le indennità giornaliere e non riguarda nessun’altra prestazione del catalogo LAINF. Le cure mediche continueranno a essere coperte dalla compagnia di assicurazione malattie che aveva preso a carico l’infortunio iniziale, alle condizioni stabilite dalla LAMal. Per quanto riguarda la rendita, essa verrà pagata dall’assicurazione per l’invalidità.