Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/19: Modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 18 pagine

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6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC)16, la Svizzera applica le norme sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale introdotte dall’Unione europea (UE), come stabilito dall’art. 115a LAINF.

Tali norme non prevedono l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale: nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo, gli Stati membri possono stabilire autonomamente le modalità dei loro sistemi di sicurezza sociale, in particolare le prestazioni di un regime di assicurazione sociale e le condizioni alle quali esse sono concesse. La Svizzera e gli altri Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono soggetti alle stesse regole in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196017 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Inoltre, la convenzione del 9 settembre 202118 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021, prevede un regime di coordinamento simile a quello previsto dall’ALC e dall’AELS.

In virtù dell’ALC e della convenzione AELS, la Svizzera applica in particolare il regolamento (CE) n. 883/200419, che mira esclusivamente a coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si basa sui rispettivi principi internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini delle altre parti contraenti domiciliati in Svizzera e i cittadini svizzeri. In linea di principio, sono altresì vietate le forme di discriminazione indiretta che, applicando criteri distintivi diversi dalla nazionalità, portano di fatto allo stesso risultato, colpendo essenzialmente le persone che si sono avvalse del diritto alla libera circolazione tra l’UE, rispettivamente l’AELS, e la Svizzera.

Le prestazioni in denaro previste dalla LAINF rientrano nel campo di applicazione materiale del suddetto regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo il diritto europeo, le prestazioni in caso di infortunio non professionale fanno parte delle prestazioni di malattia.

Per concretizzare il divieto di forme indirette di discriminazione, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce il principio dell'assimilazione dei fatti verificatisi in un altro Stato che applica le norme di coordinamento europee. In virtù di questo principio, nel caso di persone coperte dall’ALC o dalla Convenzione AELS, la Svizzera è tenuta a trattare un infortunio avvenuto in uno Stato dell’UE o dell’AELS come se fosse avvenuto in Svizzera. Ciò significa che il diritto alle indennità giornaliere previsto dalla LAINF si applica anche per i lavoratori in Svizzera che subiscono ricadute o postumi tardivi legati a un infortunio subito in gioventù in uno Stato dell’UE o dell’AELS. Il nuovo articolo 8 capoverso 3 LAINF copre anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio avvenuto all’estero in gioventù, quando la persona non era ancora soggetta al sistema di sicurezza sociale svizzero. La parità di trattamento prevista dall’ALC e dalla Convenzione AELS è garantita. La modifica prevista dal nuovo articolo 8 capoverso 3 LAINF è compatibile con il diritto UE applicabile alla Svizzera sulla base dell’ALC e della Convenzione AELS. È altresì compatibile con la convenzione del 9 settembre 2021 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il

16 RS 0.142.112.681

17 RS 0.632.31

18 RU 2021 818

19 RS 0.831.109.268.1 17/18