Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/19: Modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 18 pagine

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Art. 97 cpv. 1 lett. bter

L’articolo 97 capoverso 1 lettera b LAINF prevede che, in deroga all’articolo 33 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)11, gli organi incaricati di applicare la LAINF o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati agli organi di altre assicurazioni sociali qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale. Pur non essendovi quest’obbligo, affinché l’assicuratore contro gli infortuni possa ottenere le informazioni necessarie per decidere in merito ai casi di cui all’articolo 8 capoverso 3, è potenzialmente necessario un coordinamento tra quest’ultimo, che è tenuto a versare le indennità giornaliere secondo le disposizioni della LAINF, e la cassa malati, che si fa carico del rimborso delle cure mediche secondo le disposizioni della LAMal. La lettera bter aggiunta all’articolo 97 capoverso 1 LAINF consente quindi agli organi incaricati di applicare la LAINF di comunicare agli organi incaricati di applicare la LAMal le informazioni necessarie per decidere sui casi di cui all’articolo 8 capoverso

3. Questa formulazione rispetta il principio della finalità sancito dalla nuova legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD12), che entrerà in vigore il 1° settembre 2023, e che stabilisce che i dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata e possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo (art. 6 cpv. 3 nLPD).

Art. 115b

Visto che nella LAINF, a differenza ad esempio della LAMal, non è contenuta una disposizione generale che conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione, si propone di approfittare di questa modifica legata all’adempimento della mozione 11.3811 Darbellay per introdurre una norma di delega. Pertanto, il Consiglio federale potrà emanare le disposizioni d’esecuzione della LAINF.

Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.xxx

Le ricadute verificatesi dopo l’entrata in vigore delle modifiche relative all’articolo 8 capoverso 3 e all’articolo 16 capoverso 2bisLAINF daranno diritto all’indennità giornaliera. Lo stesso vale se l’incapacità lavorativa si verifica dopo l’entrata in vigore, mentre la ricaduta o i postumi tardivi risalgono a prima dell’entrata in vigore. Nei casi in cui l’incapacità lavorativa è iniziata prima dell’entrata in vigore, il diritto all’indennità giornaliera sarà concesso dopo l’entrata in vigore, per un massimo di 720 giorni, dai quali dovrà essere dedotto il periodo di incapacità lavorativa precedente all’entrata in vigore. Ai fini della parità di trattamento, questo diritto deve nascere anche se l’incapacità lavorativa si è verificata prima dell’entrata in vigore. Tuttavia, esso è limitato nel tempo.

Entrata in vigore Diritto

Infortunio Ricaduta Sì Infortunio Ricaduta Sì Infortunio Ricaduta Incapacità lavorativa Sì

11 RS 830.1

12 RS 235.1 13/18