Progetto

Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine

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(a) la decisione di un’autorità competente di rifiutare a un professionista l’accesso alla professione regolamentata e il suo esercizio; e

(a) l’omissione da parte di un’autorità competente di una decisione in merito alla domanda di accesso a una professione regolamentata e al suo esercizio presentata da un professionista.

ARTICOLO 2.11

Tasse

Le tasse applicate dalle autorità competenti in relazione al presente Accordo sono:

(a) ragionevoli e proporzionate rispetto ai costi generati della domanda del professionista;

(b) trasparenti, anche per quanto riguarda la struttura tariffaria, e rese pubbliche in anticipo; e

(c) pagabili per via elettronica.

ARTICOLO 2.12

Accordi settoriali specifici

1. Per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali la Svizzera e il Regno Unito possono stabilire per una determinata professione disposizioni più dettagliate di quelle previste dal presente Accordo. Tali accordi possono assumere la forma di un allegato al presente Accordo o di un accordo di riconoscimento reciproco separato dal presente Accordo e sono stipulati come disposto nei paragrafi 2 e 3.

2. Il Regno Unito, o le sue autorità competenti, possono stipulare accordi come previsto dalla legislazione nazionale.

3. Il Consiglio federale svizzero è autorizzato a stipulare allegati al presente Accordo o qualsiasi altro accordo di riconoscimento reciproco secondo quanto disposto dal presente Accordo.

4. Un allegato o qualsiasi altro accordo di riconoscimento reciproco può includere disposizioni relative a procedure semplificate, agevolazioni, accordi amministrativi, al riconoscimento con o senza provvedimenti di compensazione standard predefiniti o al riconoscimento accelerato, secondo quanto appropriato per la professione specifica.

5. Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.