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Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine

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amministrativo, requisito, prassi o in qualsiasi altra forma, compresa, per maggiore certezza, l’omissione di agire;

(i) per «misure di una Parte» si intendono le misure adottate o mantenute da:

(i) autorità o governi centrali, regionali o locali, e

(ii) organi non governativi, nell’esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali;

(j) per «professione» si intende un’occupazione o un’attività, o qualsiasi sua

parte o specializzazione distinta, all’interno di una professione;

(k) per «professionista» si intende una persona fisica che ha ottenuto le

proprie qualifiche professionali in una delle Parti e che intende accedere a una professione regolamentata nell’altra Parte ed esercitarla;

(l) per «attività professionale» si intende un’attività facente parte di una

professione regolamentata;

(m) per «esperienza professionale» si intende l’esercizio legittimo ed effettivo

della relativa professione;

(n) per «qualifiche professionali» si intendono le qualifiche attestate da un

titolo di formazione o da un’esperienza professionale;

(o) per «professione regolamentata» si intende una professione il cui

esercizio, compreso l’uso del titolo professionale, è subordinato al possesso di qualifiche professionali specifiche acquisite in virtù di una misura legislativa o regolamentare di una Parte; e

(p) per «autorità competente» si intende l’autorità o l’organo che ha la

competenza di riconoscere le qualifiche e autorizzare l’esercizio di una professione regolamentata in una giurisdizione.

ARTICOLO 2.2

Campo d’applicazione

1. Il presente Accordo definisce un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali che le autorità competenti di ciascuna Parte possono applicare nell’ambito delle proprie competenze. Il presente Accordo si applica nei casi in cui:

(a) un professionista con una qualifica professionale ottenuta nel Regno Unito

presenta una richiesta di autorizzazione all’accesso a una professione regolamentata e al suo esercizio a un’autorità competente in Svizzera; o

(b) un professionista con una qualifica professionale ottenuta in Svizzera

presenta una richiesta di autorizzazione all’accesso a una professione