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Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine

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regolamentata e al suo esercizio a un’autorità competente nel Regno Unito.

2. Il presente Accordo si applica alle professioni regolamentate sia nella giurisdizione di origine che in quella ospitante nonché a quelle regolamentate unicamente nella giurisdizione ospitante.

3. Il presente Accordo non si applica alle attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri.

ARTICOLO 2.3

Riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Se l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio nella giurisdizione ospitante è subordinato al possesso di qualifiche professionali specifiche, l’autorità competente della giurisdizione ospitante consente l’accesso alla professione e il suo esercizio a un professionista che ne fa richiesta e che possiede qualifiche professionali paragonabili, a meno che una delle condizioni di cui all’articolo 2.4 (Condizioni per il riconoscimento) risulti adempiuta o una delle condizioni di cui all’articolo 2.6 (Altre condizioni) risulti inadempiuta.

2. Le Parti riconoscono che le disposizioni del presente Accordo disciplinano esclusivamente le questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali. Di conseguenza convengono che il presente Accordo:

(a) non conferisce alcun diritto od obbligo né per quanto riguarda l’accesso al mercato accordato ai servizi o ai prestatori di servizi, né alle persone fisiche che cercano di accedere al mercato del lavoro dell’altra Parte; e

(b) non pregiudica alcun diritto od obbligo né per quanto riguarda l’accesso al mercato accordato ai servizi o ai prestatori di servizi, né alle persone fisiche che cercano di accedere al mercato del lavoro dell’altra Parte.

3. Al momento del riconoscimento, la giurisdizione ospitante accorda a tale professionista un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda l’accesso alla professione regolamentata o il suo esercizio, di quello accordato in situazioni analoghe alle persone fisiche che hanno ottenuto le loro qualifiche nella giurisdizione ospitante.

ARTICOLO 2.4

Condizioni per il riconoscimento

1. Un’autorità competente può rifiutare di riconoscere le qualifiche professionali per la stessa professione se una delle condizioni 1, 2 o 3 è adempiuta.

2. La condizione 1 è adempiuta se: