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Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine

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PREAMBOLO

La Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»), congiuntamente denominati «Parti» o singolarmente «Parte»;

Prendendo atto dell’impegno assunto all’articolo 16 dell’Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi concluso a Londra il 14 dicembre 2020, secondo cui il gruppo di lavoro sul riconoscimento delle qualifiche professionali prosegue le discussioni volte a negoziare un accordo o un’intesa globale tra le Parti per il riconoscimento delle qualifiche professionali;

Consapevoli dell’importanza del riconoscimento delle qualifiche professionali tra le Parti per consentire l’effettivo esercizio di una professione regolamentata nel rispettivo territorio;

Considerando il carattere lungimirante del loro partenariato e l’impegno ad approfondire la cooperazione bilaterale, a cogliere le opportunità economiche e ad ampliare l’accesso ai servizi facilitando il riconoscimento delle qualifiche professionali;

Prendendo atto dell’elevato livello di fiducia e della cooperazione esistente tra le autorità competenti di ciascuna Parte per quanto riguarda la regolamentazione di determinate professioni legali; e

Riaffermando la validità illimitata delle decisioni prese nel quadro di precedenti accordi sul riconoscimento delle qualifiche professionali di un individuo;

Hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il seguente Accordo («presente Accordo»):

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Campo d’applicazione territoriale

Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al territorio della Svizzera e, dall’altra, a quello del Regno Unito.

ARTICOLO 1.2

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («Accordo OMC») e dall’Accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), dall’Accordo tra la