Progetto
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine
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(g) ricevere e pubblicare le notifiche di una Parte in relazione alle attività che ritiene connesse con l’esercizio dei pubblici poteri ai fini del presente Accordo; e
(h) discutere qualsiasi altra questione relativa al presente Accordo o al riconoscimento delle qualifiche professionali.
ARTICOLO 3.2
Consultazioni
1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativo, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata.
2. Una Parte può richiedere per iscritto consultazioni con l’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi della domanda, compresa l’identificazione della misura in questione e l’indicazione della base giuridica su cui si fonda il reclamo. La Parte alla quale viene presentata la richiesta risponde entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento.
3. Le consultazioni possono svolgersi all’interno del Comitato misto.
4. Durante le consultazioni ciascuna Parte:
(a) fornisce informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo in che misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiudicare il funzionamento e l’applicazione del presente Accordo;
(b) tratta le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce; e
(c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altre autorità responsabili o esperte della materia oggetto di consultazione.
5. Ciascuna Parte può chiedere all’altra Parte di mettere a disposizione il personale responsabile o esperto della materia oggetto di consultazione.
6. Le consultazioni possono avvenire in presenza o tramite qualsiasi altro mezzo tecnologico di cui le Parti dispongono. Se avvengono in presenza, si svolgono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti.
7. Le consultazioni e in particolare le posizioni assunte dalle Parti durante le consultazioni rimangono confidenziali.