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Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine

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CAPITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 3.1

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto composto da rappresentanti di ciascuna Parte.

2. Il Comitato misto prende decisioni di comune accordo su tutte le questioni che rientrano nelle sue funzioni.

3. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente con cadenza annuale o secondo quanto convenuto dalle Parti.

4. Le riunioni del Comitato misto sono co-presiedute da rappresentanti delle Parti e ospitate a turno. Il supporto amministrativo necessario per le riunioni del Comitato misto è fornito alternativamente.

5. Il Comitato misto svolge i suoi lavori con i mezzi più appropriati, tra cui i messaggi di posta elettronica o le videoconferenze.

6. Per lo svolgimento dei suoi lavori, il Comitato misto può dotarsi di un regolamento interno.

7. Il Comitato misto può invitare, se del caso, esperti in materia, compresi i rappresentanti delle autorità competenti, a partecipare alle riunioni.

8. Il Comitato misto ha le seguenti funzioni:

(a) esaminare e monitorare l’attuazione e il funzionamento del presente Accordo, anche per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell’applicarlo;

(b) scambiare informazioni tra le Parti e facilitare lo scambio di informazioni tra gli organi e le autorità competenti su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, compresa la condivisione delle migliori pratiche;

(c) individuare le aree di miglioramento nell’attuazione e nel funzionamento del presente Accordo;

(d) fornire alle Parti orientamenti sulle migliori pratiche in relazione all’attuazione e al funzionamento del presente Accordo;

(e) formulare e adottare le raccomandazioni che ritiene necessarie per l’effettiva attuazione e il funzionamento del presente Accordo;

(f) sviluppare linee guida e facilitare le discussioni sullo sviluppo degli accordi di cui all’articolo 2.12 (Accordi settoriali specifici);