Progetto
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine
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ARTICOLO 2.6
Altre condizioni
Un’autorità competente può rifiutare di riconoscere le qualifiche professionali per la stessa professione se l’accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio da parte di una persona fisica le cui qualifiche professionali sono state ottenute nella giurisdizione ospitante sono soggetti a condizioni diverse dal possesso di specifiche qualifiche professionali e se il professionista non soddisfa tali condizioni.
ARTICOLO 2.7
Procedura per la presentazione delle domande
1. L’autorità competente deve:
(a) confermare il ricevimento della domanda del professionista entro un mese dal ricevimento e informare il professionista su eventuali documenti mancanti;
(b) concedere al professionista un periodo di tempo adeguato per completare i requisiti e le procedure previste dal processo di domanda;
(c) trattare tempestivamente la domanda del professionista; e
(d) emettere una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda completa.
2. L’autorità competente può richiedere al professionista di comprovare le sue qualifiche professionali. Le prove richieste non devono essere più corpose del necessario per dimostrare che il professionista possiede qualifiche professionali paragonabili.
3. Se l’accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio da parte di una persona fisica le cui qualifiche professionali sono state ottenute nella giurisdizione ospitante sono soggetti a condizioni diverse dal possesso di specifiche qualifiche professionali (che l’autorità competente rende disponibili secondo l’articolo 2.8, paragrafo 2 (Informazioni)), l’autorità competente può richiedere al professionista di comprovare l’adempimento di tali condizioni. Le prove richieste non devono essere più corpose del necessario per dimostrare l’adempimento di tali condizioni.
4. Al posto dei documenti originali l’autorità competente accetta copie di documenti autenticati in conformità con la sua legislazione nazionale, a meno che non esiga i documenti originali per tutelare l’integrità del processo di riconoscimento.
5. Se del caso, le autorità competenti della giurisdizione ospitante e della giurisdizione di origine operano in stretta collaborazione e si scambiano informazioni per agevolare il trattamento delle domande presentate dai professionisti.