Progetto
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine
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6. Se del caso, le autorità competenti della giurisdizione ospitante e della giurisdizione di origine si scambiano informazioni relative alle azioni disciplinari intraprese o a sanzioni penali inflitte o a qualsiasi altra circostanza grave e specifica che possano avere conseguenze sull’esercizio di una professione regolamentata da parte di un professionista. Le Parti riconoscono che questo scambio è particolarmente importante per i seguenti professionisti:
(a) gli operatori sanitari che esercitano attività con implicazioni sulla sicurezza dei pazienti; e
(b) i professionisti che esercitano attività relative all’educazione dei minori, comprese l’assistenza e l’educazione della prima infanzia, qualora il professionista eserciti una professione regolamentata in tale Parte.
7. Qualsiasi scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del presente articolo è soggetto alla legislazione sulla protezione dei dati di ciascuna delle Parti. L’obbligo enunciato nel presente paragrafo si estende a qualsiasi altra autorità che operi in collaborazione o che scambi informazioni ai fini dei paragrafi 5 e 6.
ARTICOLO 2.8
Informazioni
1. L’autorità competente mette a disposizione dei professionisti informazioni sulle qualifiche professionali richieste per l’esercizio della professione regolamentata.
2. L’autorità competente mette a disposizione dei professionisti informazioni che illustrano qualsiasi altra condizione applicata all’accesso alla professione regolamentata e al suo esercizio, tra cui:
(a) nel caso in cui sia richiesta un’autorizzazione per l’esercizio della professione, le condizioni secondo cui si può ottenere tale autorizzazione dopo l’accertamento dell’idoneità e cosa comporta tale autorizzazione;
(b) l’appartenenza a un ordine professionale;
(c) l’uso di titoli professionali o accademici;
(d) il possesso di un indirizzo professionale, di una sede o della residenza;
(e) le conoscenze linguistiche;
(f) il possesso di un attestato di moralità;
(g) il possesso di un’assicurazione di responsabilità civile professionale;
(h) l’ottemperanza ai requisiti della giurisdizione ospitante per l’uso di nomi commerciali o ragioni sociali; e