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Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine
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(iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazionali; o
(c) impedire a una Parte di intraprendere azioni nell’adempimento dei propri
obblighi ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
CAPITOLO 2 RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
ARTICOLO 2.1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
(a) per «attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri» si intendono le
attività che una Parte ha notificato al Comitato misto e che considera connesse con l’esercizio dei pubblici poteri ai fini del presente Accordo;
(b) per «periodo di adattamento» si intende un periodo di tirocinio
supervisionato di una professione regolamentata, soggetto a valutazione ed eventualmente accompagnato da una formazione o istruzione complementare, nella giurisdizione ospitante e sotto la responsabilità di un professionista qualificato;
(c) per «prova attitudinale» si intende una verifica riguardante esclusivamente
le conoscenze professionali dei professionisti, effettuata dalle autorità competenti della giurisdizione ospitante allo scopo di valutare l’idoneità del professionista a esercitare in tale giurisdizione una professione regolamentata;
(d) per «provvedimenti di compensazione» si intendono un periodo di
adattamento o una prova attitudinale;
(e) per «titoli di formazione» si intendono i diplomi, i certificati e gli altri
titoli rilasciati da un’autorità nella giurisdizione di una delle Parti e che attestano il completamento di una formazione professionale ottenuta principalmente in tale giurisdizione;
(f) per «giurisdizione di origine» si intende la giurisdizione della Parte in cui
sono state ottenute le qualifiche professionali;
(g) per «giurisdizione ospitante» si intende la giurisdizione della Parte a cui
un professionista intende accedere per esercitarvi una professione regolamentata;
(h) per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma
di legge, regolamentazione, norma, procedura, decisione, provvedimento