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Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine

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(iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazionali; o

(c) impedire a una Parte di intraprendere azioni nell’adempimento dei propri

obblighi ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

CAPITOLO 2 RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

ARTICOLO 2.1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(a) per «attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri» si intendono le

attività che una Parte ha notificato al Comitato misto e che considera connesse con l’esercizio dei pubblici poteri ai fini del presente Accordo;

(b) per «periodo di adattamento» si intende un periodo di tirocinio

supervisionato di una professione regolamentata, soggetto a valutazione ed eventualmente accompagnato da una formazione o istruzione complementare, nella giurisdizione ospitante e sotto la responsabilità di un professionista qualificato;

(c) per «prova attitudinale» si intende una verifica riguardante esclusivamente

le conoscenze professionali dei professionisti, effettuata dalle autorità competenti della giurisdizione ospitante allo scopo di valutare l’idoneità del professionista a esercitare in tale giurisdizione una professione regolamentata;

(d) per «provvedimenti di compensazione» si intendono un periodo di

adattamento o una prova attitudinale;

(e) per «titoli di formazione» si intendono i diplomi, i certificati e gli altri

titoli rilasciati da un’autorità nella giurisdizione di una delle Parti e che attestano il completamento di una formazione professionale ottenuta principalmente in tale giurisdizione;

(f) per «giurisdizione di origine» si intende la giurisdizione della Parte in cui

sono state ottenute le qualifiche professionali;

(g) per «giurisdizione ospitante» si intende la giurisdizione della Parte a cui

un professionista intende accedere per esercitarvi una professione regolamentata;

(h) per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma

di legge, regolamentazione, norma, procedura, decisione, provvedimento