Progetto
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine
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ARTICOLO 3.3
Adempimento degli obblighi
Ciascuna Parte adotta qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.
ARTICOLO 3.4
Entrata in vigore
1. Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ogni Parte notifica all’altra Parte l’espletamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore:
(a) il 1° gennaio 2025 o, se successivo;
(b) il giorno dopo la data di ricevimento dell’ultima delle notifiche delle Parti, con cui dichiarano di aver completato le rispettive procedure interne.
ARTICOLO 3.5
Modifiche
Le Parti possono modificare il presente Accordo per iscritto. Le modifiche entrano in vigore:
(a) il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima delle notifiche delle Parti con cui dichiarano di aver completato le rispettive procedure interne; o
(b) in qualsiasi altra data convenuta dalle Parti.
ARTICOLO 3.6
Denuncia
Le Parti possono denunciare il presente Accordo previa notifica scritta all’altra Parte. Prima di compiere un tale atto si consultano. La denuncia ha effetto dodici mesi a decorrere dalla data della notifica.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Londra il 14 giugno 2023 in due originali in lingua francese e inglese, ogni testo facente ugualmente fede.