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Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 17 pagine

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(a) fatta salva la lettera (b), provvede a iscrivere al registro l’avvocato riconosciuto;

(b) può, con decisione motivata e soggetta a ricorso, rifiutare di iscrivere al registro l’avvocato riconosciuto o cancellare tale iscrizione nel caso in cui l’avvocato riconosciuto non soddisfi altre condizioni a cui è soggetto anche un professionista in possesso del titolo legale protetto nella giurisdizione ospitante;

(c) può chiedere all’avvocato riconosciuto di completare un periodo di adattamento di:

(i) almeno tre anni di pratica effettiva e regolare del diritto della giurisdizione ospitante, o

(ii) meno di tre anni di pratica effettiva e regolare del diritto della giurisdizione ospitante, se l’avvocato riconosciuto vanta un’esperienza professionale adeguata;

(d) può disporre che l’avvocato riconosciuto utilizzi il titolo legale nazionale protetto durante il periodo di adattamento;

(e) può impedire all’avvocato riconosciuto di svolgere determinate attività professionali durante il periodo di adattamento;

(f) applica all’avvocato riconosciuto, durante il periodo di adattamento, le stesse regole di condotta professionale applicate a un professionista che detiene il relativo titolo legale della giurisdizione ospitante.

Articolo A.4

Titolo legale protetto nella giurisdizione ospitante

In caso di riconoscimento da parte di un’autorità competente in materia di servizi legali ai sensi dell’articolo 2.3 (Riconoscimento delle qualifiche professionali), tale autorità consente all’avvocato riconosciuto di utilizzare anche il titolo legale protetto del quale essa è responsabile.

Articolo A.5

Modifiche del presente allegato

Fatto salvo l’articolo 3.5 (Modifiche), le modifiche del presente allegato entrano in vigore:

(a) il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima delle notifiche delle Parti con cui dichiarano di aver completato le rispettive procedure interne; o

(b) in qualsiasi altra data convenuta dalle Parti.