Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/29: Legge federale concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2025 · 22 pagine
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Il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.) sancisce che la Confederazione assuma unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. La riduzione della quota cantonale sulle entrate dell’imposta federale diretta non implica in sé alcuna modifica alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, perciò non si pone il problema di attenersi al principio di sussidiarietà. La diminuzione della quota dei Cantoni è tuttavia strettamente correlata alla questione della ripartizione dei compiti in materia di custodia di bambini complementare alla famiglia. In base alla Costituzione, la custodia di bambini complementare alla famiglia e la politica di sostegno alla prima infanzia rientrano fondamentalmente nella competenza dei Cantoni; secondo l’articolo 116 capoverso 1 Cost., la Confederazione può comunque sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. Sulla base di questo, nel suo rapporto sull’Iv. Pa. 21.403, la CSEC-N conclude che il P-LSCus rispetta il principio di sussidiarietà, sebbene il Consiglio federale sia del parere che i Cantoni organizzino diversamente la promozione della custodia di bambini complementare alla famiglia a causa delle differenze territoriali in termini di esigenze e di priorità, e non perché il compito superi la capacità dei Cantoni. Va inoltre osservato che una soluzione uniforme a livello nazionale non è compatibile con i sistemi di sovvenzionamento cantonali esistenti.
Per quanto riguarda l’equivalenza fiscale, l’articolo 43a capoverso 2 Cost. stabilisce anzitutto che la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi. Le ripercussioni positive sull’economia, pronosticate dalla CSEC-N quale effetto di un maggiore sovvenzionamento della custodia di bambini complementare alla famiglia, potrebbero incidere in larga parte a livello locale o regionale (contrastando la penuria di lavoratori qualificati). Alla luce di ciò, una partecipazione sostanziale dei Cantoni al finanziamento risulta in linea con l’articolo 43a capoverso 2 Cost. Se, come nel caso presente, la Confederazione effettua inoltre un’intensificazione considerevole di compiti che rientrano nella competenza dei Cantoni, è logico che tale circostanza sia presa in considerazione anche ai fini della ripartizione del finanziamento tra Confederazione e Cantoni per l’adempimento dei compiti. Va ricordato che, oltretutto, una larga maggioranza dei Cantoni ha sostenuto il progetto in fase di consultazione. Resta il fatto che per applicare più efficacemente il principio in base al quale comanda chi paga sarebbe meglio ridimensionare notevolmente il P-LSCus.
Modifica della LADI
La riduzione provvisoria del contributo federale all’AD non incide sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
Consultazione
5.6 Delega di competenze legislative
Il progetto non include alcuna delega di competenze legislative.
5.7 Protezione dei dati
Il progetto non include alcuna disposizione per il trattamento di dati personali o altre misure che ricadono sulla protezione dei dati.