Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/29: Legge federale concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2025 · 22 pagine

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3.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Art. 196 Quota della Confederazione

Cpv. 1

Con l’entrata in vigore della legge federale del 28 settembre 201810 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, dall’inizio del 2020 la quota cantonale sulle entrate dell’imposta federale diretta corrisponde al 21,2 per cento. Il capoverso 1 prevede una riduzione di 0,7 punti percentuali; ora i Cantoni dovranno pertanto versare alla Confederazione il 79,5 anziché il 78,8 per cento degli importi citati in questo capoverso. Tale modifica è correlata al progetto di attuazione dell’Iv. Pa. 21.403 e deve essere posta in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale del [Datum] concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia (P-LSCus).

Cpv. 1bis

Nel caso in cui l’aumento degli oneri per la Confederazione derivante dal P-LSCus in termini netti, ossia al netto dello 0,7 per cento (che corrisponde alla riduzione della quota cantonale adottata al cpv. 1) delle somme di cui al capoverso 1, dovesse superare i 200 milioni, la quota cantonale sulle entrate dell’imposta federale diretta sarà ridotta una seconda volta di ulteriori 0,4 punti percentuali. Per concedere ai Cantoni il tempo necessario per adeguarsi, tale riduzione entrerà in vigore un anno dopo (ossia se si supera la soglia dei 200 mio. nell’esercizio t, l’aumento dell’obbligo di versamento si applica dall’anno t+2).

L’entità della riduzione della quota cantonale si basa sull’assunto che, nel corso delle deliberazioni parlamentari, i costi del P-LSCus siano all’incirca dimezzati rispetto alla bozza emanata dal Consiglio nazionale. Al termine della procedura di consultazione, il Consiglio federale esaminerà nuovamente tale riduzione.

3.2 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Art. 120b Partecipazione della Confederazione negli anni 2025–2029

Cpv. 1

Conformemente all’articolo 90a LADI, la Confederazione versa un contributo annuo all’AD pari allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, cheConsultazione include tutte le componenti salariali sino al guadagno massimo assicurato pari a 148 200 franchi. Insieme al contributo dei Cantoni (pari allo 0,053 % della somma dei salari soggetti a contribuzione, art. 92 cpv. 7bis LADI), i contributi delle casse pubbliche dovrebbero coprire circa la metà delle spese degli uffici di collocamento e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, stimati sulla base di un tasso di disoccupazione medio del 2,8 per cento.

10 RU 2019 2395, FF 2018 2079