Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/29: Legge federale concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2025 · 22 pagine

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4.4 Ripercussioni in ulteriori settori oggetto di analisi

Sono state inoltre analizzate le eventuali conseguenze per i Comuni, le città, gli agglomerati, le regioni di montagna e l’ambiente. Per questi settori non si prevedono ripercussioni.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Le modifiche della LIFD, così come la LIFD stessa, si basano in particolare sull’articolo 128 Cost., mentre quelle della LADI sull’articolo 114 Cost. Le modifiche qui proposte rientrano nell’ambito di queste norme costituzionali. In particolare viene rispettata la quota minima del 17 per cento sul gettito lordo dell’imposta federale diretta spettante ai Cantoni, di cui all’articolo 128 capoverso 4 Cost.

Nel loro insieme i progetti sono quindi costituzionali e legali.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente atto mantello non ha ripercussioni sugli impegni risultanti dalla ratifica di accordi internazionali o dall’adesione o partecipazione a organizzazioni e a commissioni internazionali. Le misure riguardano essenzialmente l’assegnazione dei fondi per l’adempimento dei compiti tra Cantoni e Confederazione, nonché la partecipazione della Confederazione ai costi nell’ambito della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.

5.3 Forma dell’atto

Per l’attuazione giuridica dello sgravio del bilancio del 2025 occorre modificare la legge federale sull’imposta federale diretta e la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, per le quali a suo tempo era possibile chiedere il referendum ai sensi dell’articolo 141 Cost. Le due misure sono riassunte in un cosiddetto atto mantello; esso riveste la forma di una legge federale e sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dallo scopo comune delle diverse misure (sgravio del bilancio).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Consultazione

Il progetto non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi né sancisce nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-

scale

Controfinanziamento dell’Iv. Pa. 21.403 mediante una riduzione della quota cantonale sulle entrate dell’imposta federale diretta