Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine
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Art. 3, 6a e 7
In futuro, il limite massimo di cinque animali da compagnia che possono essere importati contemporaneamente da Paesi terzi in conformità ai requisiti dell’OITEAc sarà applicato solo a cani, gatti e furetti e quindi adeguato al disciplinamento previsto per il traffico con gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia (cfr. art. 7). La disposizione viene quindi spostata dalla sezione «Disposizioni generali» alla sezione «Cani, gatti e furetti». Per quanto riguarda gli altri animali da compagnia, è possibile importarne un numero illimitato in conformità alle disposizioni dell’OITEAc. Nell’articolo 7 viene aggiornato il rimando e aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. commento all’art. 2 lett. f).
Art. 4
Cfr. commento all’articolo 2 lettera f.
Art. 5
Tenuto conto dell’abrogazione dell’articolo 3, nell’articolo 5 deve essere introdotto l’acronimo «USAV». Per il resto la disposizione rimane invariata.
Art. 6 cpv. 1 lett. a
Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, le condizioni d’importazione per i Paesi terzi si applicano agli animali e ai prodotti animali provenienti dal Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord. L’Irlanda del Nord utilizza ancora un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE. Dato che l’Irlanda del Nord non è uno Stato, bensì un territorio, la disposizione viene integrata con la dicitura «altri territori europei».
Art. 10 cpv. 5
Riguardo all’inserimento dell’Irlanda del Nord nella disposizione, cfr. commento all’articolo 2 lettera f. Viene inoltre aggiunto il termine «territori» (cfr. commento all’art. 6 cpv. 1 lett. a).
Art. 12 rubrica e cpv. 4
Nella rubrica viene aggiunto il termine «territori» (cfr. commento all’art. 6 cpv. 1 lett. a). La modifica del capoverso 4 concerne soltanto il testo tedesco e francese.
Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a e cpv. 3bis
Nella frase introduttiva e alla lettera a viene aggiunto il termine «territorio» (cfr. commento all’art. 6 cpv. 1 lett. a). Con l’introduzione del nuovo capoverso 3bis si intende chiarire che gli animali che sono già stati importati legalmente in Svizzera una volta non necessitano di un certificato veterinario in caso di reimportazione, a condizione che la vaccinazione e la titolazione siano valide e iscritte nel passaporto per animali da compagnia o altrimenti attestate.
Art. 15 cpv. 2 e 4, frase introduttiva
Riguardo alla modifica del capoverso 2, cfr. commento all’articolo 2 lettera f. Nel capoverso 4 viene esteso l’elenco degli animali da compagnia che, al momento dell’importazione da uno Stato o territorio nel quale non si può escludere la presenza della rabbia urbana, non hanno bisogno di una titolazione degli anticorpi contro la rabbia. In futuro le eccezioni riguarderanno anche i cani, i gatti e i furetti provenienti dagli Stati membri dell’UE e da altri Stati europei che impiegano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE; attualmente l’eccezione si applica unicamente agli animali provenienti da territori con una buona situazione epizootica riguardo alla rabbia.
Art. 34 e 34a 11/15
In futuro i detentori di animali provenienti dall’estero che soggiornano regolarmente in Svizzera (p. es. perché hanno un secondo domicilio o un’abitazione di vacanza utilizzata in modo regolare) oppure si trovano in Svizzera per un soggiorno superiore a quattro mesi avranno la possibilità di ottenere per il loro animale un passaporto svizzero per animali da compagnia. Questo faciliterà gli spostamenti con l’animale da compagnia, soprattutto in provenienza da Paesi terzi (art. 34 cpv. 2). Per il rilascio di un passaporto svizzero per animali da compagnia è anche necessario che l’animale sia stato importato legalmente in Svizzera. In caso contrario, sarà il veterinario cantonale a decidere se può essere rilasciato un passaporto svizzero per animali da compagnia (cpv. 3). L’articolo 34 diventa l’articolo 34a e viene adeguato al nuovo articolo 34.
Allegato 1
L’allegato viene adeguato al regolamento (UE) 2016/42940.
Allegato 4
Viene aggiornato il rimando al pertinente capitolo del Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres41 dell’Organizzazione mondiale della salute animale in merito ai requisiti del vaccino contro la rabbia.
40 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT.
41 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2022: www.oie.int > Français > Ce que nous faisons > Normes > Codes et Manuels > Accès en ligne au manuel terrestre