Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine

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Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nell’Accordo agricolo1 con l’UE la Svizzera si è impegnata a emanare condizioni equivalenti a quelle dell’UE per l’importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi (allegato 11 dell’Accordo agricolo). Anche le disposizioni sull’importazione e il transito di animali e prodotti animali nel traffico tra la Svizzera e l’UE sono equivalenti a quelle vigenti tra gli Stati membri dell’UE. La Svizzera e l’UE formano uno spazio veterinario comune, in cui i controlli di confine delle merci importate in uno Stato membro dell’UE sono riconosciuti in Svizzera e viceversa.

Per garantire l’equivalenza materiale, l’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) e l’ordinanza del DFI del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI) devono essere adeguate alla nuova legislazione europea sui controlli delle importazioni (regolamento [UE] 2017/6254[di seguito regolamento UE sui controlli]) e ai pertinenti atti di esecuzione (regolamento di esecuzione [UE] 2019/1013 e regolamenti delegati 2019/1081, 2019/1666 e 2019/21245).

Inoltre, l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, il 1° gennaio 2021, rende necessari alcuni adeguamenti poiché all’importazione di animali e prodotti animali dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni vigenti per gli Stati terzi. L’Irlanda del Nord continua invece a fare dello spazio veterinario comune per cui agli animali e ai prodotti animali provenienti da questo Paese6 continuano ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per l’UE. Il titolo e il campo di applicazione dell’ordinanza del 18 novembre 20157 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE) e dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20158 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI), nonché l’ordinanza del 28 novembre 20149 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e l’OITE-PT devono pertanto essere adeguate di conseguenza.

Infine anche le nuove condizioni d’importazione dell’UE per gli animali da reddito trattati con determinati medicamenti antimicrobici e gli alimenti derivati da questi animali rendono necessari degli adeguamenti.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Le disposizioni sull’importazione e il transito di animali e prodotti animali nel traffico tra la Svizzera e l’UE sono equivalenti a quelle vigenti tra gli Stati membri dell’UE. Inoltre, vige l’equivalenza tra la Svizzera e l’UE per quanto riguarda l’importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi (cfr. commento al n. 1).

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Con il presente progetto le prescrizioni per l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali sono adeguate alla nuova legislazione europea sui controlli delle importazioni. Sono interessate in particolare le disposizioni sui termini per le notifiche preventive per i controlli veterinari di confine di animali e prodotti animali, sul controllo veterinario di confine stesso e sui compiti degli assistenti dei veterinari di confine.

Dopo la sua uscita dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e ai prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, le condizioni d’importazione vigenti per i Paesi terzi. Le ordinanze devono pertanto essere adeguate anche in questo senso.

Dall’UE sono inoltre riprese determinate condizioni per l’importazione di animali da reddito e di alimenti. In futuro, gli animali 3/15 da reddito possono essere importati soltanto se non sono stati trattati con determinati medicamenti antimicrobici e gli alimenti soltanto se gli animali da cui derivano non sono stati trattati con questi medicamenti.

Ai fini di una semplificazione amministrativa, viene istituita la base legale per la presentazione e l’elaborazione elettronica delle domande per il rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. È previsto che le aziende esportatrici partecipino ai costi di esercizio di questo sistema d’informazione pagando una tassa di utilizzo.

1 RS 0.916.026.81

2 RS 916.443.10

3 RS 916.443.106

4Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)

n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27.

5I rimandi corrispondenti sono riportati nelle note a piè di pagina 25–27 e 33.

6Ai sensi dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e in particolare il combinato disposto dell’articolo 5 paragrafo 4 e dell’allegato 2 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i riferimenti all’«Unione» includono il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

7 RS 916.443.11

8 RS 916.443.111

9 RS 916.443.14