Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine
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Anche l’obbligo per le persone che importano bombi di tenere un registro delle cessioni delle colonie di bombi ad altre aziende (art. 19a OITE-UE e art. 19a e 20 OITE-UE) ha ripercussioni sull’economia. L’onere derivante da questo obbligo è stimato basso, in caso di infestazione da parte del piccolo coleottero dell’alveare permette però al veterinario cantonale di determinare rapidamente le colonie di bombi situate nella zona di protezione e quindi di accrescere le possibilità di lottare efficacemente contro questa epizoozia.
Anche l’obbligo dei gestori degli aeroporti nazionali di mettere a disposizione dell’USAV lo spazio necessario per esporre in punti ben visibili ai passeggeri informazioni sull’importazione nel traffico turistico di animali e prodotti animali (combinato disposto dell’art. 13 cpv. 2 OITE-PT e dell’art. 295a OFE) ha ripercussioni sull’economia. Dato che si tratta di superfici limitate da mettere a disposizione a fini informativi per ridurre il rischio di introdurre un’epizoozia, la misura è da ritenersi ragionevole.
6 Aspetti giuridici
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche di ordinanza proposte sono finalizzate in particolare a mantenere l’equivalenza delle disposizioni sull’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali con quelle dell’UE o derivano dagli obblighi dell’Accordo sull’agricoltura64 e sono quindi compatibili con questo impegno internazionale della Svizzera.
Potrebbero porsi questioni giuridiche relative al diritto OMC per quanto riguarda le condizioni d’importazione recepite dall’UE per gli animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e gli alimenti derivati da questi animali. Durante il dibattito del 23 marzo 2023 in seno al Comitato SPS dell’OMC sulle preoccupazioni commerciali specifiche65 di Argentina e USA nessun membro ha definito le misure in questione dell’UE incompatibili con l’accordo SPS. La richiesta di un periodo di transizione adeguato è stata presa in considerazione; in analogia al diritto europeo, è previsto un periodo di due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento nell’UE (cfr. n. III OITE-PT). Le nuove condizioni d’importazione sono pertanto compatibili anche dal punto di vista dell’OMC con gli obblighi della Svizzera.
6.2 Protezione dei dati
Ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199266 sulla protezione dei dati (LPD) gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. I dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD). Gli articoli 102j–102l OITE-PT disciplinano il trattamento di dati personali nel nuovo sistema d’informazione E-Cert, che consente di presentare ed elaborare elettronicamente le domande per il rilascio di certificati per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. Dato che in E-Cert non vengono immessi dati degni di particolare protezione, è sufficiente una regolamentazione a livello di ordinanza.
Allegati: Progetti di atti normativi
15/15
64 RS 0.916.026.81
65 tradeconcerns.wto.org > search > G/SPS/GEN/2046
66 RS 235.1