Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine

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soltanto per bovini, suini e gallinacei. Il presupposto per una garanzia supplementare è che la Svizzera sia riconosciuta dall’UE come indenne da una specifica epizoozia. I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia sono specificati nel regolamento (UE) 2016/42917 e nel regolamento delegato (UE) 2020/68918. Nel quadro della presente revisione, le garanzie sanitarie per l’indennità da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), attualmente richieste per i bovini, sono estese, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/188219, ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi (cfr. commento all’art. 2 cpv. 1 lett. a OITE-PT-DFI).

Art. 5a

Nel regolamento (UE) 2019/620 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/125521, l’UE vieta il trattamento di animali con antimicrobici riservati al trattamento delle infezioni nell’essere umano (di seguito «antimicrobici riservati») e l’impiego di medicamenti antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività. Il regolamento delegato (UE) 2023/90522 vieta inoltre l’importazione di animali trattati con antimicrobici riservati o medicamenti per promuovere la crescita o aumentare la produttività.

L’uso di antibiotici per aumentare le prestazioni degli animali da reddito è vietato in Svizzera già dal 1° gennaio 1999 (art. 160 cpv. 8 LAgr). Come previsto dall’articolo 18 LAgr, per informare in modo trasparente i consumatori, dal 2000 determinati prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera devono essere dichiarati (cfr. art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole23[ODAgr]). Tra questi rientrano la carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne che potrebbero essere stati prodotti all’estero con sostanze non ormonali ai sensi dell’articolo 160 capoverso 8 LAgr (antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali). Dal 1° aprile 2023 è vietato anche l’uso di antimicrobici riservati (art. 8 cpv. 5 dell’ordinanza sui medicamenti veterinari24). Questi divieti sono nell’interesse della salute pubblica e in linea con la Strategia contro le resistenze agli antibiotici (StAR)25, che mira a limitare l’insorgenza, la trasmissione e la diffusione di nuove resistenze.

Per adempiere il regolamento delegato (UE) 2023/905, nel quadro della presente revisione l’importazione di animali trattati con antimicrobici riservati o con medicamenti per promuovere la crescita o aumentare la produttività e di alimenti derivati da questi animali deve essere vietata per i seguenti motivi:

• L’impiego improprio ed eccessivo di antibiotici favorisce lo sviluppo di resistenze a questi principi attivi. Per questo motivo, l’uso di antimicrobici riservati e di medicamenti antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività, così come l’importazione di animali trattati con questi principi attivi e di prodotti derivati da questi animali sono problematici. Il divieto si giustifica pertanto nell’ottica della StAR ed è nell’interesse della salute pubblica. Queste misure devono essere adottate a livello globale per ottenere l’effetto desiderato.

• I medicamenti veterinari non sono oggetto dell’accordo agricolo con l’UE; la Svizzera è considerata un Paese terzo nei confronti dell’UE a questo riguardo. Tuttavia, la Svizzera forma uno spazio veterinario comune con l’UE e pertanto il traffico di animali e prodotti animali tra la Svizzera e l’UE non è soggetto a controlli di confine e la Svizzera e l’UE riconoscono reciprocamente i controlli di confine di animali e prodotti animali importati da Paesi terzi (cfr. commento al

n. 1.1). Se la Svizzera non dovesse riprendere le prescrizioni summenzionate dell’UE, bisognerebbe garantire, nonostante l’assenza di controlli di confine, che una partita corrispondente proveniente da Paesi terzi non entri nell’UE attraverso la Svizzera. Per evitare che le prescrizioni dell’UE vengano aggirate mediante l’importazione in Svizzera, è necessario che anche il nostro Paese si doti di un disciplinamento corrispondente attraverso un’applicazione autonoma. Altrimenti potrebbe essere pregiudicato lo spazio veterinario comune e si potrebbero creare ostacoli commerciali con l’UE.

• Nel dibattito del 23 marzo 2023 in seno al Comitato SPS dell’OMC sul divieto d’importazione dell’UE, (più) nessun membro ha definito la misura dell’UE incompatibile con l’accordo SPS (cfr. commento al n. 6.1).

L’articolo 5a introduce quindi le stesse nuove condizioni dell’UE per l’importazione di animali da reddito e di alimenti derivati da questi animali e prevede anche le stesse deroghe. La base legale è costituita dall’articolo 24 capoverso 1 LFE che autorizza il Consiglio federale a stabilire le condizioni alle quali sono ammesse l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici. L’articolo 18 capoverso 1 LAgr costituisce una base legale supplementare per i prodotti di animali trattati con medicamenti antimicrobici per promuoverne la crescita o accrescerne le prestazioni (cfr. commento all’ingresso).

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Art. 13 cpv. 2

Il capoverso è integrato con un rimando al nuovo articolo 295a capoverso 4 OFE (cfr. commento alla voce «Modifica di altri atti normativi») sulle informazioni ai passeggeri negli aeroporti nazionali (Basilea, Zurigo e Ginevra).

17 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), inclusi gli atti relativi a talune misure di lotta alle epizoozie emanati dalla Commissione in virtù degli articoli 6, 9, 71, 83, 141, 206 e 259, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/361, GU L 52 del 20.02.2023, pag. 1.

18 Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/881, GU L 194 del 2.6.2021, pag. 10.

19 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/925, GU L 160 del 15.6.2022, pag. 30.

20 Regolamento delegato (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/805, GU L 180 del 21.5.2021, pag. 3.

21 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58.

22 Regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione del 27 febbraio 2023 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1.

23 RS 916.51

24 RS 812.212.97

25 www.star.admin.ch