Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo prima dell’art. 102j e Art. 102j–102l
Il progetto prevede di istituire le basi legali per l’esercizio di un sistema d’informazione che consente di presentare ed elaborare elettronicamente le domande per il rilascio di certificati per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi (E-Cert, cfr. il commento alla modifica degli art. 48–50). Nel sistema saranno registrati soprattutto dati sugli esportatori, sulle aziende di provenienza e di destinazione e sulle partite da esportare (art. 102k). L’USAV può consultare tutti i dati e i certificati registrati nel sistema d’informazione, ma non modificarli. Gli organi di esecuzione cantonali hanno il diritto di consultare ed elaborare i dati relativi alle aziende del proprio Cantone e i certificati loro rilasciati. Le aziende che intendono esportare animali o prodotti animali in Paesi terzi hanno il diritto di consultare ed elaborare i dati o i certificati che li riguardano (art. 102l).
L’USAV assume i costi di acquisto dell’E-Cert e un terzo dei costi di esercizio annuali. È previsto che due terzi dei costi di esercizio annuali saranno riversati sulle aziende esportatrici mediante la riscossione di una tassa per l’utilizzo dell’E-Cert (cfr. modifica dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV).
Art. 102d–102h, titolo prima dell’art. 102m e art. 102m–102q
Le disposizioni sulla protezione dei dati, sulla sicurezza informatica, sui diritti delle persone interessate e sulla rettifica, archiviazione e cancellazione dei dati, che si applicano attualmente al sistema d’informazione dell’USAV di cui all’articolo 102a, si applicheranno a entrambi i sistemi e saranno trasferiti in una nuova sezione e adeguati di conseguenza.
Art. 103 cpv. 1 lett. c
In questo articolo è precisato che i costi per gli esami di laboratorio per le partite soggette all’obbligo del controllo veterinario di confine comprendono anche le spese di spedizione.
Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie
L’articolo 295a, che disciplina la collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di stazioni, aeroporti, porti e aree di sosta e operatori turistici in caso di comparsa di un’epizoozia, deve essere integrato per permettere che l’USAV possa esporre informazioni sull’importazione di animali e prodotti animali nel traffico turistico in punti ben visibili ai passeggeri negli aeroporti nazionali e chiedere ai gestori di aeroporti di mettere a disposizione lo spazio necessario a tal fine. Ciò dovrebbe essere possibile indipendentemente da un’epizoozia specifica, poiché, per esempio, la rabbia, che svolge un ruolo importante nell’importazione di animali, è endemica in alcuni Paesi e l’importazione di alcuni prodotti animali è vietata indipendentemente da un’epizoozia specifica. I viaggiatori dovrebbero pertanto essere sensibilizzati al problema già prima della partenza, per esempio su uno schermo situato nell’area del check-in. Questo dovrebbe contribuire a evitare che i turisti portino con sé un animale dalle vacanze senza riflettere sulle conseguenze e che acquistino determinati prodotti animali all’estero.
Modifica dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV
Nell’ingresso è aggiunto l’articolo 45c capoverso 4 LFE. Questa disposizione prevede che il Consiglio federale disciplini l’assunzione dei costi dei sistemi d’informazione lungo la catena alimentare. Il sistema d’informazione E-Cert (cfr. commento alla modifica degli art. 48–50 e 102j–102l OITE-PT) è uno di questi sistemi e va finanziato in parte mediante le tasse riscosse dagli utenti.
Nell’articolo 17b, che riguarda la riscossione di una tassa per la disposizione di misure in caso di partite non conformi, è introdotto un rimando diretto agli articoli pertinenti della legislazione. In questo modo è garantito che la tassa di 120 franchi sarà riscossa per tutte le disposizioni. Agli articoli 17a e 19 capoverso 1 è apportata soltanto una modifica redazionale.
Tenuto conto dell’evoluzione generale, la tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 18 capoverso 1 è aumentata da 40 a 60 franchi. La tassa deve essere riscossa per tutte le autorizzazioni in base all’onere, a prescindere se la merce debba o meno essere controllata. Di conseguenza, i capoversi 1 e 1bis possono essere fusi e il capoverso 1bis abrogato. Per l’annullamento successivo di un’autorizzazione deve essere riscossa – indipendentemente dall’onere – una tassa di 20 o 10 franchi se l’annullamento avviene su richiesta del cliente (art. 18 cpv. 3 e art. 19 cpv. 3).
9/15 Per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert l’USAV riscuote dalle aziende esportatrici una tassa di 30 franchi per certificato sanitario (art. 24bbis). Con questa tassa sono finanziati circa due terzi dei costi d’esercizio annuali dell’E-Cert. I restanti costi d’esercizio sono assunti dalla Confederazione. I Cantoni continueranno a rilasciare i certificati anche dopo l’entrata in funzione dell’E-Cert e fattureranno separatamente il loro onere alle aziende esportatrici.
4.2 OITE-UE
Titolo e art. 1 cpv. 1 lett. a
Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e ai prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni d’importazione vigenti per i Paesi terzi. Agli animali e ai prodotti animali provenienti dall’Irlanda del Nord continuano invece ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per l’UE. Nel titolo e nel campo di applicazione deve pertanto essere aggiunta l’Irlanda del Nord.
Art. 4 lett. a, b e f
Alla lettera a è stralciata l’ex enclave doganale estera di Campione, poiché dal 1° gennaio 2020 rientra nel territorio doganale italiano. Alla lettera b deve essere aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. commenti relativi al titolo e all’art. 1 cpv. 1 lett. a). Alla lettera f la nota a piè di pagina è aggiornata all’ultima decisione dell’UE che modifica il regolamento UE sui controlli.