Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine

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Allegato 5

I certificati veterinari per l’importazione di volatili saranno d’ora in poi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/193342 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/193843.

4.4 OITE-PT-DFI

Art. 2 cpv. 1 lett. a

Le garanzie sanitarie per l’indennità da rinotracheite infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), attualmente richieste per i bovini, sono estese ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi.

Art. 6

La disposizione viene adeguata ai seguenti nuovi atti normativi dell’UE che prevedono l’obbligo di sottoporre gli animali e i prodotti animali a un controllo veterinario di confine in caso di importazione e di transito: il regolamento delegato (UE) 2019/212244, il regolamento delegato 2021/63045 e il regolamento di esecuzione 2021/63246. Complessivamente, con questa modifica non aumenta il numero di animali e prodotti animali soggetti a controlli veterinari di confine.

Allegato 1

Per maggiore chiarezza, gli atti normativi dell’UE sono elencati cronologicamente e rinumerati. Inoltre vengono adottati gli adeguamenti più recenti dell’UE.

Allegato 2

L’allegato viene adeguato ai nuovi atti normativi dell’UE che disciplinano i requisiti relativi alle garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina e suina, e ora anche per i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi.

Allegato 3

Viene aggiornata la nota a piè di pagina del numero 1, che rimanda al regolamento (UE) n. 142/201147.

Allegato 4

Gli estratti e concentrati di carne sono ora considerati prodotti a base di carne e pertanto sono vietati nell’ambito del traffico viaggiatori. Vengono quindi rimossi dall’elenco dei prodotti animali che possono essere importati o fatti transitare senza restrizioni nel traffico turistico (n. II lett. a). Nella versione francese deve essere precisata la frase introduttiva del numero I.

Allegato 5

Si tiene conto dell’ultima modifica del regolamento (CE) n. 853/200448. L’allegato è inoltre integrato con le disposizioni relative all’identificazione delle partite di sottoprodotti di origine animale.

4.5 OITE-UE-DFI

Titolo e ingresso

Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e ai prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni d’importazione vigenti per i Paesi terzi. Agli animali e ai prodotti animali provenienti dall’Irlanda del

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Nord continuano invece ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per l’UE. Nel titolo deve pertanto essere aggiunta l’Irlanda del Nord. Nell’ingresso deve essere riportato il nuovo titolo dell’OITE-UE.

42 Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4.

43 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti

a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47.

44 Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Con-

siglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/887, GU L 154 del 7.6.2022, pag. 23.

45 Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Con-

siglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione, GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/1615, GU L 243 del 20.9.2022, pag. 1.

46 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parla-

mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione, GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322, GU L 200 del 29.7.2022, pag. 25.

47 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 52 cpv. 1 lett. a OITE-PT.

48 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti

di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1374, GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1.