Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine

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Compendio

Per garantire l’equivalenza con il diritto europeo e quindi per non pregiudicare lo spazio veterinario comune Svizzera– UE, le ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali devono essere adeguate alla nuova legislazione europea sui controlli delle importazioni. Si rendono inoltre necessari adeguamenti in seguito all’uscita, il 1° gennaio 2021, della Gran Bretagna dall’UE e all’adozione da parte dell’UE di nuove prescrizioni sull’importazione di animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e di alimenti derivati da questi animali.

Situazione iniziale

Nell’Accordo agricolo con l’Unione Europea, la Svizzera si è impegnata a emanare condizioni equivalenti a quelle dell’UE per l’importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi. Le disposizioni sull’importazione e il transito di animali e prodotti animali applicabili al traffico tra la Svizzera e l’UE sono inoltre equivalenti a quelle vigenti per il traffico intracomunitario. La Svizzera e l’UE formano uno spazio veterinario comune, vale a dire che i controlli di confine effettuati al momento dell’importazione in uno Stato membro dell’UE sono riconosciuti in Svizzera e viceversa.

Dopo la sua uscita dall’UE il 1° gennaio 2021, alla Gran Bretagna si applicano le condizioni per l’importazione di animali e prodotti animali vigenti per gli Stati terzi. L’Irlanda del Nord continua invece a far parte dello spazio veterinario comune e quindi agli animali e ai prodotti animali provenienti da questo Paese continuano ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per l’UE.

L’UE ha infine emanato nuove prescrizioni per l’importazione di animali da reddito trattati con determinati medicamenti antimicrobici e di alimenti derivati da questi animali.

Contenuto del progetto

Lo scopo principale del presente progetto è adeguare le ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali alla nuova legislazione europea sui controlli delle importazioni. Vengono in particolare adeguati i termini per la notifica preventiva di animali e prodotti animali per i controlli veterinari di confine e per l’esecuzione dei controlli, nonché i compiti degli assistenti del servizio veterinario di confine. Vengono inoltre aggiornati i rimandi al diritto europeo. Oltre a quelli sulla legislazione europea sui controlli delle importazioni, si rendono necessari ulteriori adeguamenti in seguito all’uscita, il 1° gennaio 2021, della Gran Bretagna dall’UE e a causa del fatto che l’Irlanda del Nord continua a far parte dello spazio veterinario comune Svizzera–UE. In analogia alla legislazione europea, sono inoltre previste nuove condizioni d’importazione per gli animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e per gli alimenti derivati da questi animali. Questa modifica è in linea con la Strategia contro le resistenze agli antibiotici e nell’interesse della salute pubblica; inoltre, le nuove disposizioni sono necessarie per evitare che questi prodotti entrino nell’UE in modo incontrollato attraverso lo spazio veterinario comune.

Oltre a quelli citati, vengono apportati i seguenti adeguamenti:

Ai fini di una semplificazione amministrativa, è istituita la base legale per la presentazione e l’elaborazione elettronica delle domande per il rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. È previsto che le aziende esportatrici partecipino al finanziamento dell’esercizio di questo nuovo sistema d’informazione pagando una tassa di utilizzo.

Attualmente, le regioni di uno Stato membro definite dall’UE per le quali vigono restrizioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di malattie a causa di un focolaio epizootico devono, a seconda della situazione, essere recepite separatamente nel diritto svizzero a livello di ordinanza a brevi intervalli e più volte all’anno. Questo comporta ritardi nell’applicazione delle prescrizioni. Adeguando singoli rimandi espliciti ad atti di base dell’UE relativi alle condizioni armonizzate per gli scambi intracomunitari (determinanti anche per la Svizzera), si vuole introdurre una semplificazione amministrativa e fare in modo che si applichino direttamente anche in Svizzera i regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea in virtù degli atti di base elencati nel diritto svizzero.

A determinate condizioni, è inoltre previsto che persone residenti all’estero possano ottenere un passaporto svizzero per il loro animale da compagnia. 2/15

Ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione il nuovo sistema d’informazione che consente di presentare ed elaborare elettronicamente le domande per il rilascio di certificati per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. Gli adeguamenti di singoli rimandi espliciti agli atti di base dell’UE contribuiscono a sgravare le risorse umane degli uffici federali interessati poiché non si rende più necessario un recepimento separato nel diritto svizzero.

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per i Cantoni. Ne hanno per contro sull’economia le tasse riscosse dalle aziende esportatrici per l’utilizzo del sistema d’informazione per la presentazione e l’elaborazione elettronica delle domande per il rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. In cambio, la possibilità di presentare ed elaborare elettronicamente le domande rappresenta una semplificazione amministrativa. Ha inoltre ripercussioni sull’economia il recepimento delle condizioni d’importazione dell’UE per gli animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e per gli alimenti derivati da questi animali.

Il fatto di poter ottenere, a determinate condizioni, un passaporto svizzero per il loro animale da compagnia comporta per le persone residenti all’estero una semplificazione amministrativa perché non necessitano più del certificato veterinario generalmente richiesto per l’importazione di animali da Stati terzi.

Infine, il riconoscimento immediato da parte della Svizzera delle regioni degli Stati membri dell’UE per le quali vigono restrizioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di malattie a causa di un focolaio epizootico consentirà una risposta più rapida a un’epizoozia e rafforzerà la lotta a queste malattie.