Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine

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Art. 6 cpv. 2 e 4

La competenza del DFI di stabilire per quali animali e prodotti animali debbano essere fornite ulteriori garanzie sanitarie è estesa a tutti gli animali e prodotti animali in modo che in futuro possano essere richieste ulteriori garanzie anche per altri animali e non soltanto per bovini, suini e gallinacei. Il presupposto per una garanzia supplementare è che la Svizzera sia riconosciuta dall’UE come indenne da una determinata epizoozia. I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia sono specificati nel regolamento (UE) 2016/42935 e nel regolamento delegato (UE) 2020/68936. Nel quadro della presente revisione, le garanzie sanitarie per l’indennità da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), attualmente richieste per i bovini, sono estese, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/188237, ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi (cfr. modifica dell’art. 2 cpv. 1 lett. a OITE-EU-DFI).

Per i prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale e quindi non rappresentano più un rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente (p. es. biodiesel, trofei di caccia e lana sottoposta a lavaggio industriale [cfr. allegato 1a dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale38]) non sono necessari né un certificato sanitario né un documento commerciale (cpv. 4).

Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina

È aggiornato il rimando al regolamento (UE) n. 142/201139.

Art. 8 e 31

Le disposizioni sull’attribuzione di proprietà in TRACES sono formulate in modo più flessibile, dato che la varietà di proprietà è molto ampia e alle imprese è assegnata l’attività corrispondente alla loro funzione. Inoltre, le condizioni per l’accesso e i diritti derivanti dall’accesso sono spostati agli articoli 39 e 40.

Art. 10 cpv. 4

Può essere impiegato un certificato sostitutivo se il certificato originale contiene errori di scrittura, è danneggiato o è stato smarrito (all. 3 n. 3 OITE-UE-DFI). I requisiti formali per i certificati sostitutivi – come quelli per i certificati sanitari stessi – sono definiti nell’allegato 3 OITE-UE-DFI. I certificati sostitutivi non sono però menzionati nell’articolo 10 capoverso 4. La disposizione deve quindi essere integrata di conseguenza.

Art. 19a e 20

Ogni anno vengono importate circa 400 colonie di bombi dall’UE. Dato che di norma l’azienda di destinazione le cede ad altre aziende, è necessario istituire l’obbligo di tenere un registro delle cessioni per garantire la tracciabilità (per i dettagli cfr. commento all’art. 19a OITE-PT).

Art. 23

L’obbligo degli esercenti di aeroporti di notificare all’USAV le imprese che prestano servizi di sdoganamento da essi incaricate si è rivelato obsoleto nella prassi e viene pertanto stralciato.

Art. 39 e 40

Il contenuto del capoverso 1 dell’articolo 39 corrisponde all’articolo 39, quello dei capoversi 2 e 3 all’articolo 8 capoversi 4 e 6 del diritto vigente.

All’articolo 40 è stato stralciato l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento dato che non ne sono mai stati organizzati. La disposizione è inoltre rielaborata sul piano redazionale.

4.3 OITEAc

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Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 1 cpv. 2 lett. b

In questa disposizione deve essere adeguato il titolo dell’OITE-UE.

Art. 2 lett. e ed f

Alla lettera e è stralciata l’ex enclave doganale estera di Campione, poiché dal 1° gennaio 2020 rientra nel territorio doganale italiano. Alla lettera f viene aggiunta l’Irlanda del Nord. Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e i prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni d’importazione vigenti per i Paesi terzi. Agli animali e i prodotti animali provenienti dall’Irlanda del Nord si continuano ad applicare le condizioni di importazione vigenti per l’UE.

35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT.

36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT.

37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT.

38 RS 916.441.22

39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 52 cpv. 1 lett. a OITE-PT.