Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine

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L’attuazione dei regolamenti di esecuzione tecnici della Commissione europea relativi alle condizioni armonizzate per gli scambi intracomunitari (definizione delle regioni geografiche degli Stati membri per le quali vigono restrizioni e divieti al commercio di animali e prodotti animali a causa di un focolaio epizootico) deve essere semplificata mediante l’adeguamento dei rimandi nel diritto svizzero agli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio («atti di base»).

Nell’OITEAc, il numero massimo di cinque animali che possono essere importati in applicazione dell’ordinanza viene limitato a cani, gatti e furetti. I detentori di animali residenti all’estero che soggiornano regolarmente in Svizzera per un periodo di tempo prolungato o che vengono in Svizzera per un soggiorno unico che dura più di quattro mesi hanno in futuro la possibilità di ottenere un passaporto svizzero per il loro cane, gatto o furetto.

Alla voce «Modifica di altri atti normativi» è prevista un’integrazione alla disposizione dell’ordinanza sulle epizoozie10 (OFE) che disciplina la collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di stazioni, aeroporti, porti e aree di sosta e operatori turistici in caso di comparsa di un’epizoozia, che consente all’USAV di chiedere ai gestori degli aeroporti nazionali di mettere a disposizione lo spazio necessario per esporre in punti ben visibili ai passeggeri informazioni sull’importazione nel traffico turistico di animali e prodotti animali.

Il progetto prevede infine alcune precisazioni redazionali.

3.2 Attuazione

L’attuazione delle disposizioni sull’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali rientra nella competenza della Confederazione – soprattutto del Servizio veterinario di confine dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) – e dei Cantoni (art. 32 cpv. 1 e 5 della legge federale sulla protezione degli animali11, art. 51 cpv. 1 della legge sulle epizoozie12[LFE], art. 47 della legge sulle derrate alimentari13, art. 110 OITE-PT e art. 49 OITE-UE). Le modifiche proposte riguardano in particolare i controlli degli animali e dei prodotti animali da parte del servizio veterinario di confine.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 OITE-PT

Ingresso

L’articolo 18 capoverso 1 della legge sull’agricoltura14 (LAgr) autorizza il Consiglio federale a vietare l’importazione di prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera, a condizione che non siano violati obblighi internazionali. Le nuove prescrizioni sull’importazione da Paesi terzi di prodotti di animali trattati con medicamenti antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività possono quindi basarsi, oltre che sull’articolo 24 capoverso 1 LFE, anche su questa disposizione (cfr. commento all’art. 5a).

Sostituzione di un’espressione

Nella versione francese e italiana, l’espressione «posto d’ispezione frontaliero» è adeguata alla terminologia del regolamento UE sui controlli e sostituita in tutta l’ordinanza con «posto di controllo frontaliero».

Art. 4 lett. a, b, f, h e i

Alla lettera a è stralciata l’ex enclave doganale estera di Campione, poiché dal 1° gennaio 2020 rientra nel territorio doganale italiano.

Alla lettera b è aggiunta l’Irlanda del Nord. Dall’uscita del Regno Unito dall’UE, il 1° gennaio 2021, agli animali e ai prodotti animali provenienti dalla Gran Bretagna si applicano le condizioni d’importazione previste per i Paesi terzi. Agli animali e ai prodotti animali provenienti dall’Irlanda del Nord continuano invece ad applicarsi le condizioni d’importazione vigenti per 4/15 l’UE. Non vi è alcun nesso tra questo disciplinamento e l’accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito15 e il cosiddetto accordo di Windsor tra il Regno Unito e l’UE16.

Alla lettera f la nota a piè di pagina è aggiornata all’ultima decisione dell’UE che modifica il regolamento UE sui controlli.

In base alla definizione vigente, le partite devono giungere nel loro insieme all’azienda di destinazione; un loro frazionamento è ammesso soltanto dopo che sono arrivate all’azienda di destinazione. Affinché in futuro sia possibile, a determinate condizioni, frazionarle già all’aeroporto e trasportarle a diverse aziende di destinazione, viene adeguata la definizione alla lettera h.

Alla lettera i viene abrogata la restrizione agli invii postali, dato che l’ordinanza deve applicarsi a tutti i servizi di spedizione di pacchi e di corriere.

Art. 5 cpv. 3

La competenza del DFI di stabilire per quali animali e prodotti animali debbano essere fornite ulteriori garanzie sanitarie è estesa a tutti gli animali e prodotti animali. In futuro possono così essere richieste ulteriori garanzie anche per altri animali e non

10 RS 916.401

11RS 455

12 RS 916.40

13 RS 817.0

14 RS 910.1

15 RS 0.946.293.671

16 Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (2023/819), GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61.