Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine

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Art. 61 e 62 cpv. 2 lett. a

Le prescrizioni e i termini per il controllo delle partite in transito sono allentati in linea con la nuova legislazione europea (regolamento delegato [UE] 2019/212432). L’articolo 61 capoverso 2 è abrogato dato che finora non è stata raggiunta né è prevista un’intesa in tal senso.

Art. 64

Nel capoverso 1 è aggiunta la legislazione sulla protezione degli animali, in modo che il servizio veterinario di confine possa rafforzare i propri controlli anche in caso di violazioni in questo ambito. Nei capoversi 2 e 3 è aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. commento all’art. 4 lett. b).

Art. 67 cpv. 2

Le partite in transito verso Paesi terzi non sono conformi se violano le prescrizioni sull’importazione (che sono spesso più severe di quelle sul transito [cfr. art. 38 cpv. 3]) e se trascorrono più di tre giorni prima che vengano trasbordate da un aeromobile all’altro per il seguito del trasporto. Alle partite non conformi si applicano le misure di cui all’articolo 68 e seguenti (tra cui il respingimento o la confisca). Se soddisfa le prescrizioni sull’importazione, una partita in transito può restare nell’aeroporto anche per più di tre giorni.

art. 72 cpv. 1 lett. f

Per evitare rischi per la salute, in futuro il servizio veterinario di confine confisca le partite in cui si riscontra un superamento dei valori limite microbiologici di cui all’allegato 1 parte 1 dell’ordinanza del DFI sui requisiti igienici33.

Art. 73 cpv. 1

In futuro, il servizio veterinario di confine deve poter ordinare misure immediate anche in caso di minaccia per la salute pubblica.

Art. 76, 78 e 79

Cfr. commento all’articolo 4 lettera b.

Art. 83 cpv. 1 e 2

Adeguamento della terminologia a quella degli articoli 81 e 82.

Art. 91 e 92

In conformità con il nuovo regolamento UE sui controlli, gli articoli 91 e 92 devono essere adeguati in modo che gli assistenti possano, in futuro, effettuare più controlli in modo indipendente. Potranno per esempio controllare in modo autonomo i pesci ornamentali, i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (art. 91 cpv. 2 lett. a). Potranno inoltre prendere la decisione finale in merito al rilascio delle partite per i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (art. 92 cpv. 2). Sono inoltre precisati la responsabilità e l’obbligo di presenza dei veterinari di confine.

Art. 93 cpv. 3–5

L’obbligo di formazione degli assistenti per quanto riguarda i nuovi compiti definiti negli articoli 91 e 92 è conforme alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2019/108134 (cpv. 3). Il registro delle formazioni svolte dal personale del servizio veterinario di confine sarà tenuto centralmente dall’USAV (cpv. 4). Nel capoverso 5 sui corsi di formazione e perfezionamento per il servizio veterinario di confine, l’UDSC rappresenta un’inutile restrizione che deve essere (anche su sua espressa richiesta) abrogata. 8/15

Art. 97 cpv. 1

Un ampliamento delle superfici al suolo o la messa a disposizione di ulteriori locali per il servizio veterinario di confine possono rendersi necessari non soltanto a causa dell’aumento del traffico, ma anche dell’introduzione o dell’estensione dei controlli dovuti a nuove prescrizioni legali od operative. La disposizione deve pertanto essere integrata di conseguenza.

Art. 99 e 100

Il contenuto del capoverso 1 dell’articolo 39 corrisponde all’articolo 39, quello dei capoversi 2 e 3 all’articolo 8 capoversi 4 e 6 vigenti.

L’articolo 100 disciplina i corsi di formazione per l’accesso a TRACES. Già oggi, l’USAV organizza soltanto quelli per le persone soggette all’obbligo di dichiarazione e i Cantoni quelli per gli importatori. La presente revisione adegua la legislazione alla realtà dei fatti. È inoltre stralciato l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento dato che non ne sono mai stati organizzati.

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 41.

33 RS 816.024.1

34 Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell’8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1.