Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine

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Art. 29 cpv. 1

In conformità alla nuova legislazione europea (regolamento delegato [UE] 2019/166627), l’azienda di destinazione ha tempo un giorno lavorativo per notificare all’autorità cantonale competente l’arrivo dei prodotti animali.

Art. 33 cpv. 2

Cfr. commento all’articolo 4 lettera b.

Art. 36

L’obbligo degli esercenti di aeroporti di notificare all’USAV le imprese che prestano servizi di sdoganamento da essi incaricate si è rivelato obsoleto nella prassi e viene pertanto stralciato.

Art. 38 cpv. 1 e 2

Cfr. commento all’articolo 4 lettera b.

Art. 41 cpv. 1–3

I termini di presentazione per il controllo delle partite in transito sono adeguati alla nuova normativa UE (Regolamento delegato [UE] 2019/212428) e prolungati da 12 ore a 3 giorni. Il capoverso 3 diventa quindi obsoleto e può essere abrogato.

Art. 42

Le prescrizioni sui depositi doganali, sui depositi franchi doganali e sugli operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo vengono abrogate in seguito all’abrogazione, nel diritto europeo, delle disposizioni corrispondenti visto che comunque non avevano alcuna rilevanza nella pratica.

Art. 45 cpv. 1

In conformità al regolamento delegato (UE) 2019/212429, le partite in transito devono in futuro lasciare lo spazio veterinario comune CH–UE nel giro di 15 giorni. Entro questo termine dovranno essere trasferite al posto di controllo competente. Nella disposizione è inoltre aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. commento all’art. 4 lett. b).

Art. 48 cpv. 3, 49 cpv. 1 e 50 cpv. 3bis

In futuro, le domande per il rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi possono essere presentate ed elaborate elettronicamente mediante il sistema d’informazione E-Cert (cfr. art. 102j–102l). Non appena ha messo a disposizione un modello (cfr. art. 50 cpv. 1), l’USAV lo carica nel sistema d’informazione (art. 50 cpv. 3bis). Gli esportatori possono accedere ai modelli, compilare quello per il Paese di destinazione in cui vogliono esportare una partita di animali o prodotti animali e trasmetterlo all’autorità cantonale competente soltanto ancora tramite il sistema d’informazione (art. 48 cpv. 3). L’autorità di esecuzione compila in seguito la propria parte del modello nel sistema d’informazione, lo stampa e lo firma. Il certificato sanitario originale viene allegato alla partita da esportare, una copia scansionata viene registrata nel sistema d’informazione (art. 49 cpv. 1).

Art. 52 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagine e art. 52a

Sono aggiornati i rimandi ai regolamenti (UE) n. 142/201130 e (CE) N. 999/200131.

Art. 57

La disposizione è precisata in analogia alla definizione di «controllo d’identità» che figura nel regolamento UE sui controlli 7/15 ufficiali (cfr. art. 3 n. 42).

Art. 59 cpv. 3 e 4, frase introduttiva e lett. a

Dato che può essere compilato anche elettronicamente (cfr. modifica degli art. 25 e 28), il DSCE non è più consegnato fisicamente ogni volta, ma la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può essere avvisata del rilascio della partita anche via email. Il capoverso 3 è quindi formulato in modo più flessibile: il servizio veterinario di confine informa la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che la partita è stata rilasciata. Nel capoverso 4 lettera a è aggiunta l’Irlanda del Nord (cfr. il commento all’art. 4 lett. b).

27 Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione del 24 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione, GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1.

28 Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/2305, GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5.

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 41.

30 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

31 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2022/1403, GU L 214 del 17.8.2022, pag. 1.