Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine
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N. 9: il regolamento (UE) 2016/42962 («normativa in materia di sanità animale») e il regolamento delegato (UE) 2020/68763 (n. 15) stabiliscono in modo esaustivo e dettagliato le misure in caso di focolaio epizootico in uno Stato membro dell’UE. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione europea la competenza di adottare, mediante atti di esecuzione, misure supplementari limitate nel tempo di controllo delle malattie. La Commissione europea è assistita a tal fine dal Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nel quale è integrata anche la Svizzera in virtù dell’Accordo sull’agricoltura. Per garantire che questi atti di esecuzione limitati nel tempo si applichino direttamente anche in Svizzera, il rimando all’atto di base è integrato con l’aggiunta che i regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea in virtù degli atti di base si applicano anche in Svizzera senza recepimento separato. L’USAV informa sul proprio sito Internet sugli atti dell’UE vigenti.
Allegato 2
L’allegato è adeguato ai nuovi atti dell’UE recanti i requisiti per le garanzie sanitarie per gli animali delle specie bovina e suina che sono stati estesi anche ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
I costi per l’acquisto e d’esercizio annuali del sistema d’informazione E-Cert (cfr. commento agli art. 102j–102l OITE-PT) ammontano, rispettivamente, a circa 1 milione e a 150 000 franchi. La parte assunta dalla Confederazione (cfr. commento all’art. 24bbis dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV) è finanziata dall’USAV con i fondi a disposizione. Il riconoscimento immediato da parte della Svizzera delle regioni degli Stati membri dell’UE per le quali vigono restrizioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di malattie a causa di un focolaio epizootico (cfr. commento all’all. 1 n. 1 OITE-UE-DFI) renderà superflua l’elaborazione di pertinenti ordinanze. Questo sgraverà gli uffici federali interessati.
Il progetto non ha altre ripercussioni per la Confederazione; sono in particolare sufficienti le risorse disponibili per l’attuazione delle nuove condizioni d’importazione di cui all’articolo 5a OITE-PT.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.
5.3 Ripercussioni per l’economia
Il riconoscimento immediato da parte della Svizzera delle regioni di Stati membri dell’UE per le quali vigono restrizioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di malattie a causa di un focolaio epizootico (cfr. commento all’all. 1 n. 1 OITE-UE-DFI) permetterà una risposta più rapida alle epizoozie e un rafforzamento della lotta a queste malattie.
Le tasse riscosse dalle aziende importatrici per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert (cfr. commento all’art. 24bbis dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV) hanno un impatto finanziario sull’economia. In cambio, il sistema semplifica il lavoro amministrativo delle aziende esportatrici poiché consente la presentazione e l’elaborazione elettronica delle domande per il rilascio di certificati sanitari. Per le aziende che già utilizzano sistemi di elaborazione dati propri per l’immissione dei dati per i certificati richiesti per l’esportazione è prevista la messa a disposizione di un’interfaccia di connessione all’E-Cert, per evitare che debbano ripetere l’inserimento dei dati. Inoltre, anche le persone residenti in Paesi terzi beneficeranno di una semplificazione amministrativa poiché potranno, a determinate condizioni, ottenere un passaporto svizzero per il loro animale da compagnia (cfr. commento agli art. 34 e 34a OITEAc). Di norma, le persone provenienti da Paesi terzi che entrano in Svizzera con un animale da compagnia devono presentare un certificato veterinario (cfr. commento all’art. 14 cpv. 1 OITEAc), valido per non più di quattro mesi (art. 11 cpv. 5 OITEAc). Il passaporto svizzero per animali da compagnia consente loro invece di entrare in Svizzera con 14/15 il proprio animale senza ostacoli per almeno un anno dopo che l’animale è stato vaccinato contro la rabbia (cfr. art. 11 cpv. 3 OITEAc).
Le nuove prescrizioni sull’importazione di animali trattati con determinati medicamenti antimicrobici e di alimenti derivati da questi animali hanno infine ripercussioni marginali sull’economia (cfr. art. 5a OITE-PT), perché non potranno più essere importati in Svizzera animali e prodotti animali provenienti da Paesi che non vietano l’uso di questi medicamenti antimicrobici. Tuttavia, in base alle informazioni attualmente disponibili, i principali Paesi esportatori di carne in Svizzera, tra cui la Nuova Zelanda e l’Australia (carne d’agnello) e il Brasile (carne di pollo), non impiegano antimicrobici riservati e medicamenti antimicrobici per l’ingrasso degli animali al fine di promuovere la crescita o aumentare la produttività. Gli additivi per alimenti per animali utilizzati per promuovere la crescita e aumentare la produttività non sono soggetti al divieto d’importazione. La carne prodotta con questi additivi può quindi essere importata in Svizzera e deve essere dichiarata in conformità all’ordinanza sulle dichiarazioni agricole anche in futuro (cfr. commento all’art. 5a). Non sono quindi da attendersi cambiamenti nei flussi commerciali sul fronte delle importazioni.
Durante il dibattito del 23 marzo 2023 in seno al Comitato SPS dell’OMC nessun membro dell’OMC ha definito le misure in questione dell’UE incompatibili con l’accordo SPS. Alla luce di ciò e del fatto che le nuove condizioni d’importazione si giustificano sul piano scientifico e sono in linea con la Strategia nazionale sulla resistenza agli antibiotici e nell’interesse della salute pubblica (cfr. commento all’art. 5a), le ripercussioni marginali sull’economia sono da ritenersi proporzionali.
62 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3 OITE-PT.
63 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64.