Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 15 pagine
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Art. 2 cpv. 1 lett. a
Le garanzie sanitarie per l’indennità da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), attualmente richieste per i bovini, devono essere estese ai camelidi del vecchio e del nuovo mondo e ai cervidi.
Allegato 1
I rimandi agli atti dell’UE sulle condizioni armonizzate per gli scambi intracomunitari sono aggiornati e numerati progressivamente. Per la Svizzera sono di rilievo in particolare le seguenti modifiche apportate al diritto dell’Unione europea dopo l’ultima revisione dell’allegato 1:
N. 1: dall’ultimo aggiornamento del rimando, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato, tra l’altro, dai regolamenti (UE) 2021/117649, (UE) 2021/137250 e (UE) 2022/224651, recanti in particolare disposizioni sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei caprini, sulla somministrazione, a determinate condizioni, di proteine animali trasformate ai non ruminanti e sull’adozione di misure di protezione contro la diffusione della malattia del dimagrimento cronico.
Il numero 1 è inoltre integrato con l’aggiunta che fanno parte del regolamento (CE) n. 999/2001 anche gli atti riguardanti misure di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, adottati dalla Commissione in virtù degli articoli 4, 24 e 24a del regolamento succitato. L’UE definisce e aggiorna costantemente le regioni degli Stati membri alle quali si applicano, a causa di un focolaio epizootico, restrizioni e divieti al commercio di animali, prodotti animali e altri possibili vettori di contagio. A seconda della situazione, queste prescrizioni tecniche dell’UE devono essere recepite separatamente nel diritto svizzero a livello di ordinanza a brevi intervalli e più volte all’anno. Questo comporta ritardi nella loro applicazione. Adeguando i rimandi riportati esplicitamente nel diritto svizzero agli atti del Parlamento europeo e del Consiglio («atti di base») relativi alle condizioni armonizzate per gli scambi intracomunitari (determinanti anche per la Svizzera), si vuole garantire che i regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea in virtù degli atti di base si applichino anche in Svizzera senza una trasposizione separata. Questo permette di rispondere più rapidamente alle situazioni epizootiche, rafforzare la lotta alle epizoozie e di snellire i processi amministrativi. L’USAV informa sul proprio sito Internet52 sugli atti dell’UE vigenti.
N. 3: dall’ultimo aggiornamento del rimando, il regolamento (CE) n. 853/200453 è stato modificato, tra l’altro, dai regolamenti (UE) 2021/175654 e (UE) 2022/225855, recanti in particolare disposizioni sul trasporto di prodotti della pesca freschi in acqua e ghiaccio (che ora consentono l’uso di vaschette sulla base di un parere scientifico dell’EFSA56) e sulla durata minima di conservazione delle uova (prolungata da 21 a 28 giorni sulla base di un parere dell’EFSA57) e che escludono su base permanente dal campo di applicazione del regolamento (CE) 852/2004 la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola.
N. 6: dall’ultimo aggiornamento del rimando, il regolamento (UE) n. 142/201158 è stato modificato, tra l’altro, dal regolamento (EU) 2021/192559, che ammette, in particolare, la valorizzazione degli escrementi di insetti come fertilizzanti e nel quale il baco da seta è aggiunto all’elenco delle specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate destinate alla fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento.
N. 7: dall’ultimo aggiornamento del rimando, il regolamento (UE) n. 576/201360 è stato modificato, tra l’altro, dal regolamento (UE) 2021/193361. La Commissione europea può ora adottare in atti di esecuzione misure speciali in caso di diffusione della rabbia o di un’altra epizoozia che potrebbe costituire una minaccia seria per la salute umana o animale. Questi atti si applicano con effetto immediato negli Stati membri. Poiché è nell’interesse della Svizzera che queste misure di protezione si applichino direttamente anche sul suo territorio, il rimando all’atto di base è integrato con l’aggiunta che i regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione europea in virtù degli atti di base si applicano anche in Svizzera senza recepimento separato. L’USAV informa sul proprio sito Internet sugli atti dell’UE vigenti.
49 Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina, GU L 256 del 19.7.2021, pag. 56.
50 Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione del 17 agosto 2021 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e 13/15 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1.
51 Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione del 15 novembre 2022 che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi, GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1.
52 www.usav.admin.ch > Importazione ed esportazione > Misure di protezione vigenti > Misure di protezione UE
53 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
54 Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27.
55 Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione del 9 settembre 2022 che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi, GU L 299 del 18.11.2022, pag. 5.
56 EFSA Journal 2020;18(4):6091
57 EFSA Journal 2014;12(7):3782
58 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.
59 Regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione del 5 novembre 2021 che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l’immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e l’adattamento di un metodo di contenimento, GU L 393 dell’8.11.2021, pag. 4.
60 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, inclusi gli atti relativi a misure di protezione adottati dalla Commissione in virtù dell’articolo 36 del regolamento, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
61 Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4.