Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 28 pagine
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razionale di decine di migliaia di richieste di restituzione di riduzioni individuali dei premi e di PC ogni anno. Nel dettaglio, la Conferenza propone una formulazione diretta, non una pote- stativa. Inoltre, auspica che la limitazione temporale sia fissata, in linea con la prassi vigente, ad almeno l’anno civile corrente e ai quattro anni civili interi precedenti. Per ragioni di chia- rezza, a suo parere va inoltre stabilito che la restituzione degli importi delle PC per l’assicura- zione malattie relativi a un periodo di tempo anteriore deve essere richiesta direttamente ai singoli beneficiari. Nel capoverso 1 non va peraltro utilizzata l’espressione «prestazioni com- plementari», bensì «importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie», come all’articolo 21a LPC. Questo permetterebbe di chiarire di quale parte delle PC si tratta, utilizzando un’espressione identica per lo stesso concetto negli articoli 21a e 21b. Va inoltre rilevato che l’importo della restituzione richiesta non corrisponde in tutti i casi a quello comu- nicato inizialmente dall’assicuratore-malattie, ragion per cui nel secondo periodo del capo- verso 1 occorre aggiungere «al massimo».
La CCCC sostiene la proposta del Consiglio federale, sottolineando nel contempo la necessità di inserire nel progetto anche un’indicazione relativa al trattamento delle richieste di restitu- zione derivanti da atti punibili. Anche santésuisse approva la modifica di legge, che crea la necessaria certezza giuridica. A suo parere, è fondamentale che la comunicazione dei Cantoni agli assicuratori-malattie avvenga soltanto una volta che la pertinente decisione è passata in giudicato (ovvero se non sono state inoltrate opposizioni né richieste di condono). La richiesta di restituzione di riduzioni dei premi con le PC cagiona infatti un onere notevole agli assicura- tori, i quali sono disposti a sostenerlo soltanto se è chiaro che la decisione è passata in giudi- cato. L’organizzazione chiede inoltre di definire in modo inequivocabile il periodo in cui si può richiedere la restituzione delle PC.
5.11 Entrata in vigore
Cantoni
BE e TG accolgono favorevolmente l’entrata in vigore retroattiva dell’articolo 10 capo- verso 1bis. Tuttavia, l’entrata in vigore retroattiva pone grossi problemi per i servizi PC, dato che al momento in cui si dovrebbe attuare la modifica non disporrebbero di tutte le informazioni necessarie. BL fa notare che l’entrata in vigore retroattiva delle modifiche di legge è per prin- cipio vietata. Gli argomenti proposti nel rapporto esplicativo non convincono. BL, GR e ZG chiedono che per l’entrata in vigore sia previsto tempo a sufficienza (2–3 anni), in modo che i Cantoni abbiano il margine necessario per l’attuazione (adeguamento della pertinente legisla- zione cantonale). GE non è favorevole all’entrata in vigore retroattiva delle modifiche apportate alla LPC e chiede un termine ragionevole per consentire ai Cantoni di procedere agli adegua- menti informatici e organizzativi necessari affinché le nuove disposizioni siano attuate senza intoppi.
Partiti politici
I Verdi rilevano che la ripartizione del supplemento per la carrozzella e del supplemento per la camera per l’assistenza notturna deve entrare in vigore il più rapidamente possibile.
Associazioni dell’economia
USS e Travail.Suisse rilevano che entrambe le disposizioni in questione dovrebbero entrare in vigore rapidamente. Travail.Suisse chiede persino l’entrata in vigore urgente.