Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione · 19 pagine

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abuso intrinseco che deve essere contrastato (cfr. DTF 123 V 234, consid. 7b). La posizione dirigenziale menzionata non coincide con il concetto di impiegato con funzione di quadro o di membro della Direzione, ma comprende persone che influenzano risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Per questo motivo nella prassi e nella dottrina si è diffuso il concetto di persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro. Secondo la legge, tale posizione sussiste nel caso di persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; cfr. DTF 123 V 234, consid. 7a).

Per analogia, anche il Tribunale federale (TF) nella sua giurisprudenza ha applicato questa esclusione dall’ID, in quanto le persone considerate disoccupate ai sensi dell’articolo 10 LADI, ma che non hanno rinunciato alla loro posizione analoga a quella dei datori di lavoro, possono riacquisire il loro posto di lavoro o «riattivare» la loro azienda. Un’azienda non redditizia è solitamente venduta o liquidata, e viene dunque meno lo status di persona in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro. Se, invece, l’azienda non è né venduta né liquidata e la persona in posizione analoga a quella dei datori di lavoro fosse successivamente reimpiegata in questa attività, l’ID indennizzerebbe solo una perdita temporanea di lavoro, il che significherebbe aggirare le disposizioni sull’ILR (esclusione di persone in posizione analoga quella dei datori di lavoro dal diritto a indennità).

Sulla base della legislazione vigente, le persone in posizione analoga a quella dei datori di lavoro hanno diritto all’ID non appena rinunciano definitivamente a tale posizione, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri presupposti per il diritto a questa indennità di cui all’articolo 8 LADI (p. es. il periodo di contribuzione). In pratica, queste persone hanno già oggi diritto all’ID nelle situazioni descritte di seguito:

 dopo sei mesi d’impiego in un’azienda di terzi (senza ricoprire una posizione analoga a quella dei datori di lavoro);

 una volta giunta al termine la liquidazione (il che esclude quindi la ripresa dell’attività), ma la ditta non è ancora stata cancellata dal registro di commercio;

 se le persone hanno rassegnato le dimissioni da membri del consiglio d’amministrazione e la relativa notifica è depositata a titolo di prova presso l’Ufficio del registro di commercio. A tal fine, è sufficiente l’iscrizione nel registro di commercio o un estratto autenticato del verbale della riunione del consiglio d’amministrazione in cui sono state date le dimissioni. Non è necessario attendere la cancellazione dal registro di commercio;

 se la posizione analoga a quella dei datori di lavoro è stata definitivamente abbandonata, ad esempio attraverso la vendita dell’azienda o il trasferimento della partecipazione;

 se l’azienda fallisce senza che la persona sia stata nominata liquidatore.