Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione · 19 pagine

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L’articolo 8 capoverso 4 è stato formulato sulla base della differenziazione tra il coniuge della persona in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 e il coniuge del datore di lavoro (quest’ultimo considerato lavoratore indipendente secondo lo statuto di contribuente AVS). Di conseguenza, i coniugi di persone che esercitano un’attività indipendente sono esclusi dal diritto all’ID. Secondo la proposta di una minoranza relativa alla variante della maggioranza, il PP-LADI mira esclusivamente ad accelerare l’accesso all’ID per le persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro e per i loro coniugi occupati nell’azienda. Il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo continua invece a essere esplicitamente escluso dall’ID, in analogia con le disposizioni di legge relative all’ILR, che negano esplicitamente a tale soggetto il diritto all’ILR (cfr. 31 cpv. 3 lett. b LADI).

Art. 18 cpv. 1ter (a cui si aggiunge la proposta di una minoranza)

Il periodo di attesa (straordinario) di 20 giorni (o di 120 giorni nella proposta di una minoranza) serve a verificare l’effettiva volontà di ricoprire una nuova posizione in qualità di dipendente a tempo indeterminato, ed è un prerequisito per la lotta ex ante contro gli abusi. I 120 giorni di attesa derivano dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui se la persona ha lavorato per sei mesi in un’azienda terza, viene meno il legame di causalità tra la perdita di lavoro e la posizione analoga a quella dei datori di lavoro.

Se durante il periodo di attesa la persona interessata perde il suo status ai sensi dell’articolo 8 capoversi 3 e 4 in maniera definitiva e dimostrabile, si applicano immediatamente i «normali» periodi di attesa sanciti dall’articolo 18 LADI.

Art. 18d (proposta di una minoranza relativa alla variante della maggioranza)

Secondo la proposta di una minoranza che integra la variante della maggioranza, gli utili da partecipazioni finanziarie distribuiti alle persone in posizione analoga a quella dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 capoversi 3 e 4 devono essere dedotti dall’indennità di disoccupazione.

La cassa di disoccupazione (CAD) può dedurre solo gli utili distribuiti per il periodo in cui la persona riceve l’ID; non tiene quindi in considerazione quelli realizzati prima della riscossione dell’ID e distribuiti durante il periodo di riscossione della stessa. Gli utili derivanti dalla vendita di azioni non sono interessati dall’articolo 18d.

Dato che gli utili da partecipazioni finanziarie sono solitamente distribuiti nell’anno successivo, la deduzione si effettua retroattivamente, determinando così una correzione dell’ID e un rimborso sulla base dell’articolo 95 capoverso 1quinquiesPP-LADI. È la persona assicurata che, nell’ambito del suo obbligo di collaborare, che deve informare la CAD di tale distribuzione. Tuttavia, sussiste il rischio che la persona assicurata, una volta non più iscritta all’AD, non adempia più a quest’obbligo. La CAD deve quindi effettuare le opportune indagini, ad esempio presso le autorità fiscali, al fine di ottenere le informazioni rilevanti sul caso specifico (mediante richiesta scritta motivata).