Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione · 19 pagine

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È comunque necessario soddisfare i presupposti di base di cui all’articolo 8 cpv. 1 LADI affinché si possa avere diritto alle prestazioni sulla base dei nuovi presupposti aggiuntivi.

La legislazione attuale prevede che le persone in posizione analoga a quella dei datori di lavoro abbiano diritto all’ID solo quando l’azienda è liquidata e il processo di liquidazione è stato completato. In questi casi, il diritto di tali persone all’ID è generalmente negato fino alla conclusione della procedura di liquidazione poiché, almeno in questa fase e fino alla cancellazione dal registro di commercio, non si può escludere una ripresa dell’attività.

Con la variante della maggioranza il criterio della liquidazione non è più richiesto: il diritto all’ID può essere già concesso anche se l’azienda non è in liquidazione e la persona è stata comunque licenziata, ad esempio a causa di un cambiamento di strategia della direzione.

Questo criterio è invece mantenuto nella proposta di una minoranza. Tuttavia, l’accesso all’ID non è escluso a priori: viene concesso o accelerato se l’azienda è in liquidazione e non appena si presume che la persona non ricopra più una posizione analoga a quella dei datori di lavoro. In qualità di elemento essenziale per combattere gli abusi ex ante, il requisito della liquidazione serve a prevenire quelle situazioni in cui le persone non intendono reinserirsi nel mercato del lavoro, non rinunciano a una posizione analoga a quella dei datori di lavoro e possono successivamente reimpiegarsi o riattivare la loro azienda. Durante il processo liquidazione queste persone devono quindi continuare a essere idonee al collocamento ai sensi dell’articolo 15 LADI, ossia disposte, capaci e autorizzate ad accettare un’occupazione a tempo indeterminato.

La formulazione «come soci» si riferisce alle forme societarie non escluse ex lege (cfr. spiegazioni relative all’art. 8 cpv. 3 lett. c, di seguito) dal diritto all’ID, tra cui la società semplice (art. 530 CO), la società in nome collettivo (art. 552 CO) o la società in accomandita (art. 594 CO). Sono inoltre inclusi i soci di una Sagl.

Art. 8 cpv. 3 lett. a

Il requisito della disoccupazione totale nella propria azienda serve a evitare il più possibile che le persone in posizione analoga a quella dei datori di lavoro aggirino l’esclusione dall’ILR (art. 31 cpv. 1 e 3 lett. c LADI). Se fosse consentita anche la disoccupazione parziale, ci sarebbe il rischio di abusi: in caso di perdita temporanea del lavoro, le persone in posizione analoga a quella dei datori di lavoro potrebbero infatti registrarsi come parzialmente disoccupati, aggirando così l’esclusione dall’ILR. Tutto ciò riguarda solo il tempo di lavoro nell’azienda in cui la persona ricopre una posizione analoga a quella dei datori di lavoro; è escluso un eventuale ulteriore impiego a tempo parziale in un’azienda terza non coinvolta finanziariamente.

Art. 8 cpv. 3 lett. abis(proposta di una minoranza)

Questa disposizione prevede venga concesso il diritto all’ID a una nuova categoria di persone, ovvero coloro che partecipano finanziariamente all’azienda per una quota massima del cinque per cento. «In modo diretto» significa una partecipazione finanziaria in prima persona, mentre con la dicitura «in modo indiretto» si intende la