Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione · 19 pagine
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partecipazione di membri della famiglia o di un’altra azienda in cui la persona stessa detiene a sua volta una partecipazione (conglomerato aziendale). Questi due termini dovranno essere definiti in modo concreto a livello di ordinanza.
Per poter accertare chi detiene effettivamente delle quote dell’azienda nonché l’entità di queste ultime è necessario che siano resi pubblici tutti i dati relativi alle partecipazioni finanziarie. Vanno rese note anche le partecipazioni ad altre aziende delle persone in posizione analoga a quella dei datori di lavoro, con lo scopo di impedire ugualmente la partecipazione attraverso conglomerati aziendali. Deve assolutamente essere esclusa la possibilità di esercitare un influsso considerevole attraverso la partecipazione al capitale dell’azienda originaria tramite un’altra azienda anch’essa appartenente alla persona interessata. L’obbligo di collaborare e informare comprende la trasmissione di tutte le informazioni necessarie, anche se tali informazioni riguardano terzi. Se non vengono trasmesse, il diritto alle prestazioni può essere subito negato a causa di documentazione incompleta e impossibilità di verificare l’effettiva sussistenza di questo diritto.
La partecipazione al capitale non è l’unico fattore decisivo per stabilire se una persona ricopre una posizione analoga a quella dei datori di lavoro: sono importanti gli effettivi poteri decisionali interni. Infatti una persona può trasferire con relativa facilità le partecipazioni al capitale, continuando a detenere i poteri decisionali (ad esempio, trasferendo la partecipazione a un prestanome o a un familiare).
Art. 8 cpv. 3 lett. b
Sono escluse ex lege dal diritto all’ID le persone che sono membri del consiglio d’amministrazione di una SA e per legge (CO) detengono potere decisionale.
Art. 8 cpv. 3 lett. b (proposta di una minoranza)
Conformemente alla volontà del legislatore, l’organizzazione stessa di una Sagl secondo il diritto svizzero prevede un’influenza significativa da parte dei soci (con o senza funzione dirigenziale). Ai sensi dell’articolo 811 capoverso 1 CO, i soci di una Sagl hanno non solo il diritto, ma anche l’obbligo di partecipare alla gestione della società, aspetto confermato dalla prassi della giurisprudenza del Tribunale federale. In tal senso, i soci assumono congiuntamente una posizione paragonabile a quella del consiglio d’amministrazione di una SA.
Per questi motivi sono esclusi ex lege dal diritto all’ID i mandati come quello di membro del consiglio d’amministrazione di una SA o di socio di una Sagl, che per legge (CO) sono obbligatoriamente dotati di potere decisionale.
Art. 8 cpv. 3 lett. c
Le persone di cui all’articolo 8 capoverso 3 del presente progetto preliminare (PP-LADI) devono aver lavorato nell’azienda per almeno due anni.
Art. 8 cpv. 4
Il PP-LADI mira ad accelerare l’accesso all’ID sia per le persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro e i rispettivi coniugi occupati nell’azienda, sia per il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo. Anche tale soggetto ha diritto all’ID se rispetta i presupposti di cui al capoverso 3.
Art. 8 cpv. 4 (proposta di una minoranza)