Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione · 19 pagine
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prevedere eccezioni, a patto che queste non violino il principio dell’uguaglianza giuridica.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Dal momento che esiste un coordinamento internazionale dei singoli sistemi sociali, ma non un’armonizzazione, la determinazione dei requisiti (nazionali) per l’ID è regolamentata dal diritto interno.
Sia il regolamento (CE) n. 883/2004 che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) garantiscono la parità di trattamento dei cittadini dell’UE in Svizzera e viceversa. Il presente progetto preliminare non discrimina i cittadini dell’UE ed è pertanto conforme al suddetto regolamento e all’ALC.
Le regole per i cittadini dell’UE/AELS garantiscono la possibilità di beneficiare del cumulo dei periodi di contribuzione, a condizione di aver esercitato un lavoro dipendente in Svizzera. Tuttavia, non è previsto un periodo minimo di lavoro dipendente (teoricamente è sufficiente anche solo 1 giorno). Esiste dunque un rischio di abusi, in quanto il salario per l’attività lavorativa svolta in Svizzera potrebbe essere sopravvalutato così da rendere più elevato il guadagno assicurato, con conseguente aumento dell’ID.
Il presente progetto preliminare è pertanto compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto preliminare contiene importanti disposizioni per la concessione accelerata del diritto all’ID alle persone che continuano a ricoprire una posizione analoga a quella del datore di lavoro, o, in alternativa, per esentarle dall’obbligo di pagare i contributi.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il presente progetto preliminare non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (entrambi i casi comporterebbero spese superiori a una delle soglie previste). Di conseguenza, non sono applicabili le norme sul freno alle spese di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Le indennità per perdita di guadagno come l’ID vengono finanziate dai contributi salariali. Il presente progetto preliminare non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. I principi di sussidiarietà e di equivalenza fiscale non vengono quindi toccati.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Il presente progetto preliminare non è interessato dalla legislazione sui sussidi.