Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
4.4.1.4 Art. 35c cpv. 5
Un partito e otto organizzazioni87 propongono di stralciare l’espressione «der Dienstleistungen» («di questi servizi»), poiché non è chiaro cosa si intenda con essa, rimandando ai propri commenti in merito all’articolo 35c capoverso 4. Tale stralcio chiarirebbe la formulazione del capoverso.
4.4.1.5 Art. 35c cpv. 6 (nuovo)
Un Cantone88 ritiene importante che venga effettuata una valutazione dopo cinque anni per esaminare il funzionamento del servizio di clearing e l’efficacia della legge. Propone di aggiungere all’articolo 35c AP-LBI un corrispondente capoverso 6.
4.4.2 Art. 35d
4.4.2.1 Art. 35d cpv. 2
Un partito89 chiede che il capoverso 2 limiti la portata delle indicazioni richieste alle informazioni rilevanti per l’identificazione della varietà depositata.
Diversi partecipanti90 propongono di modificare il terzo periodo come segue: «Der Anmelder oder der Patentinhaber hat 90 Tage Zeit, über die Clearingstelle mitzuteilen, ob er auf die gemeldete Sorte oder die gemeldeten Sorten ein begründetes Recht von einem Patent oder einer Patentanmeldung geltend macht, welches die Verwendung der Sorte zur Züchtung und Kommerzialisierung neuer Sorten einschränkt.»91. La modifica proposta mira a evitare il termine impreciso «betrifft» («concerne»). Sulla base dell’esperienza di PINTO, andrebbe chiarito che saranno notificati solo i brevetti che limitano il libero uso della varietà per i costitutori successivi. Ad esempio, se una certa varietà è stata selezionata utilizzando un marcatore brevettato, si potrebbe sostenere che questo brevetto «concerne» la varietà, ma che questo non limita l’uso della varietà per l’ulteriore selezione e la commercializzazione (nella misura in cui il marcatore non venga utilizzato per l’ulteriore selezione, ma solo per la varietà in quanto tale).
4.4.2.2 Art. 35d cpv. 2bis(nuovo)
Per evitare incertezze, un nuovo capoverso 2bisdovrebbe chiarire esplicitamente il collegamento con l’articolo 82 LBI: «Betreffend der Mitteilung des Anmelders oder Patentinhabers an die Clearingstelle gilt Art. 82 PatG analog.»92. Per giustificare questa proposta, otto organizzazioni93 fanno riferimento alle spiegazioni pertinenti figuranti nel rapporto esplicativo e fanno notare che non è certo che una risposta (falsa) fornita al servizio di clearing rientri nell’articolo 82 LBI. Non è chiaro se tale risposta (non pubblica) possa davvero essere equiparata a «mettere in circolazione» o «porre in vendita».
4.4.2.3 Art. 35d cpv. 3
Da un programma di selezione possono emergere diverse nuove varietà. Due partiti e nove organizzazioni94 ritengono che il capoverso 3 debba essere modificato di conseguenza per
87 PS, biorespect, Bio Suisse, Biovision, ProSpecieRara, SAG, SKS, USDCR, VKMB.
88 AI
89 UDC
90 USC, biorespect, Bio Suisse, Biovision, ProSpecieRara, SAG, SKS, USDCR, VKMB.
91 «Entro un termine di 90 giorni, il depositante o il titolare del brevetto comunica, tramite il servizio di clearing, se fa valere un diritto legittimo, conferito da un brevetto o da una domanda di brevetto, che limita l’utilizzo della varietà per la selezione e la commercializzazione di nuove varietà.» (traduzione libera).
92 «L’articolo 82 si applica per analogia alle notifiche effettuate dal depositante o dal titolare del brevetto al servizio di clearing.» (traduzione libera).
93 biorespect, Bio Suisse, Biovision, ProSpecieRara, SAG, SKS, USDCR, VKMB.
94 UDC, I Verdi, USC, biorespect, Bio Suisse, Biovision, ProSpecieRara, SAG, SKS, USDCR, 15/25 VKMB.