Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

4.5.7 Capitolo 5.3 – Ripercussioni sull’economia

Diversi partecipanti104 partono dal presupposto che le notifiche dei costitutori vengano automaticamente inoltrate ai titolari di brevetti registrati presso il servizio di clearing. Questi ultimi sarebbero interessati e che dovrebbero far valere i loro diritti solo in casi eccezionali. La formulazione nel rapporto esplicativo, secondo cui l’onere amministrativo per i titolari di brevetti aumenterà leggermente perché dovranno contattare regolarmente (p. es. una volta al mese) il servizio di clearing per rispondere a eventuali notifiche, sarebbe quindi esagerata.

Inoltre, non è vero che la Svizzera potrebbe diventare meno attraente per i titolari di brevetti. Una misura che comporta sia vantaggi che svantaggi e che conduce a un risultato equilibrato non può causare una perdita di attrattiva. Inoltre, i vantaggi superano gli svantaggi, poiché è nell’interesse dei titolari di brevetti che i potenziali utilizzatori dell’invenzione siano informati sul brevetto. Per di più, l’obbligo di trasparenza non riguarda la Svizzera come polo di ricerca, ma esclusivamente come piazza economica.

4.6 Alternative proposte

Diversi partecipanti alla consultazione propongono vari adeguamenti ai singoli articoli e a vari passaggi del rapporto esplicativo rispetto al progetto del Consiglio federale.

Un’organizzazione105 propone, come alternativa al servizio di clearing, che i depositanti di una nuova varietà siano obbligati a indicare, al momento del deposito della domanda, tutti i brevetti propri e/o concessi in licenza che riguardano la nuova varietà. Queste informazioni verrebbero registrate e pubblicate nel registro di protezione delle varietà vegetali. Questa misura permetterebbe di aumentare la trasparenza senza imporre un obbligo sproporzionato di analisi delle violazioni. Per tutelare i diritti degli altri costitutori, si potrebbero prevedere sanzioni come multe o licenze obbligatorie in caso di informazioni incomplete. L’attuale articolo 32 capoverso 1 della legge sulla protezione delle novità vegetali106, che riguarda il contenuto del registro delle varietà vegetali, andrebbe modificato come segue:

Art. 32 Legge federale sulla protezione delle novità vegetali

1L’Ufficio tiene un registro in cui sono iscritte le protezioni concesse con le indicazioni richieste, segnatamente:

a. la denominazione delle varietà;

b. la descrizione delle varietà;

c. il nome o la ditta e l’indirizzo del possessore del titolo di protezione e del suo mandatario eventuale;

d. il nome o la ditta e l’indirizzo del costitutore, se questi non è il possessore del titolo di protezione;

e. la data del deposito e della pubblicazione;

f. all’occorrenza, il Paese e la data di priorità;

g. all’occorrenza, il depositante o il titolare, il numero di pubblicazione e il titolo delle domande di brevetto o dei brevetti pubblicati propri o concessi in licenza a terzi che riguardano la varietà in questione.107

L’attuale articolo 36a LBI, che disciplina i diritti di protezione dipendenti, potrebbe essere integrato con un nuovo capoverso 3 per stabilire un nuovo tipo di licenza obbligatoria:

Art. 36a LBI

104 Biovision, ProSpecieRara, SAG, SKS, USDCR.

105 INGRES

106 Legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali; RS 232.16.

107 18/25 Traduzione libera.