Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 25 pagine
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necessaria un’onerosa analisi di violazione, il che significa che l’AP-LBI non offre alcun vantaggio rispetto alla situazione attuale. Solo l’estensione dell’obbligo di notifica alle nuove tecniche genomiche potrebbe migliorare la situazione.
Queste organizzazioni criticano altresì il fatto che l’AP-LBI presupponga erroneamente che i depositanti e i titolari di brevetti siano sempre in grado di determinare se una varietà notificata riguardi il loro brevetto. Di fatto per riuscirci sarebbe necessario il sequenziamento del genoma della varietà in questione. Tuttavia, l’AP-LBI non chiarisce chi debba realizzare e finanziare questo sequenziamento.
Un partecipante74 sottolinea che la formulazione «Sorte ... betroffen ist» («la varietà ... è interessata») è molto ampia e va oltre l’uso della varietà per l’ulteriore selezione. Questa formulazione comprenderebbe anche, ad esempio, i marcatori che possono, ma non devono per forza, essere utilizzati nella selezione vegetale. Ritiene inoltre che la risposta del titolare del brevetto debba essere sufficientemente precisa. Sarebbe necessario che indicasse non solo il brevetto, ma anche le rispettive rivendicazioni. Bisognerebbe anche valutare se non inserire un rinvio all’articolo 82 LBI (indicazione ingannevole circa l’esistenza della protezione) in caso di menzione non autorizzata o negligente.
Per diverse organizzazioni75, il periodo di 90 giorni per verificare se una varietà è coperta da un brevetto è troppo breve e praticamente impossibile da rispettare. In particolare, secondo loro i depositanti di brevetto non sono a conoscenza di tutte le varietà interessate di terzi, né sarebbero in grado di identificarle per tempo.
Inoltre, nel caso di licenze esclusive, i titolari di brevetti rischierebbero di essere ritenuti responsabili se non fanno valere i loro diritti in tempo utile. Alcune organizzazioni76 sottolineano che la restrizione dei diritti esclusivi porta solo benefici limitati ai costitutori e rende più difficile la commercializzazione internazionale delle varietà.
4.4.1.1 Art. 35c cpv. 1
Un’organizzazione77 propone di chiarire in questo articolo che si tratta di una varietà già esistente che serve come punto di partenza per le attività dei costitutori e non, invece, di un altro risultato della loro selezione.
Critica inoltre il fatto che l’AP-LBI non specifichi né la tempistica né la frequenza delle notifiche di cui all’articolo 35d capoverso 1. Suggerisce che i costitutori possano decidere autonomamente quando effettuare la notifica e che siano possibili notifiche ripetute, poiché la situazione dei brevetti può cambiare durante la selezione. Ciò sarebbe importante anche per i costi di transazione.
4.4.1.2 Art. 35c cpv. 3
Un partito78 ritiene che i servizi dell’IPI proposti nel capoverso 3 siano in linea di principio una buona idea, ma suggerisce di non lasciare la formulazione potestativa. Critica inoltre il fatto che né la legge stessa né il rapporto esplicativo chiariscano cosa si intenda esattamente per «servizi». Chiede quindi una formulazione più concreta e vincolante. Propone inoltre di utilizzare le licenze FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) anche al di fuori del settore della selezione vegetale.
Numerose organizzazioni79 ritengono che non sia compito della Confederazione promuovere la stipula di licenze volontarie e chiedono pertanto che tale precisazione venga stralciata dal capoverso 3. L’argomentazione a sostegno di questa proposta è che la natura dei servizi di cui
74 Kock Consulting.
75 ACBSE, AIPPI, ASCPI, INGRES, LES, Syngenta.
76 ACBSE, AIPPI, ASCPI, INGRES, LES.
77 SCNAT
78 PPS
79 PS, UDC, I Verdi, USC, biorespect, Bio Suisse, Biovision, FSPC, ProSpecieRara, SAG, Swiss- 13/25 Seed, SKS, USDCR.