Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/81: Estensione del campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti e attuazione della mozione 20.4478 Dittli · 25 pagine

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Estensione del campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti e attuazione della mozione 20.4478 Dittli Rapporto sui risultati

1.122 L’USAM ritiene essenziale la deroga per le aziende che non rientrano nel settore del USAM

trasporto su strada (art.4 cpv. 1 lett. j AP-OLR 1), in quanto assoggettare le imprese

artigianali sarebbe del tutto eccessivo.

1.123 La formulazione proposta per l’articolo 3 cpv. 1 lett. abis(«... per il trasporto di cose nel ASTAG, L-Drive

traffico transfrontaliero, se il peso totale del veicolo o del convoglio è superiore a 2,5 t ma

non a 3,5 t») non è di immediata comprensione, in particolare la distinzione con la lettera

a rimasta invariata («... per il trasporto di cose, il cui peso totale supera, secondo la licenza

di circolazione, le 3,5 t»).

1.124 A nostro avviso, l’estensione prevista dalla lettera abisrelativamente al passaggio «o del ASTAG, L-Drive

convoglio» non è né opportuna né perfino conforme alla normativa europea (cfr.

regolamento n. 561/2006: «... veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali

rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate»), in quanto una tale formulazione

amplierebbe la cerchia dei destinatari.

Esempio: in conformità con la lettera abis, un furgone con un peso totale di 2,3 t e un peso

totale del convoglio di 4,5 t ricadrebbe nel campo di applicazione dell’OLR 1 anche

quando non traina alcun rimorchio, a differenza di quanto previsto dalla lettera a, secondo

cui un furgone con un peso totale di 3,5 t e un peso totale del convoglio di 7,5 t nel traffico

transfrontaliero non è soggetto all’OLR 1 se non traina alcun rimorchio.

1.125 I veicoli per il trasporto di cose con peso totale fino a 2,5 t devono sempre essere esentati ASTAG, FRS.

dall’OLR 1 sia nel traffico transfrontaliero sia in quello interno quando viaggiano da soli L-Drive (senza rimorchio) e indipendentemente dal peso totale del convoglio registrato.

1.126 La documentazione della consultazione riporta varianti testuali differenti per l’art. 3 cpv. 1 GR

lett. abisAP-OLR 1: nel quadro sinottico delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

la dicitura «secondo la licenza di circolazione» manca in tutte e tre le lingue (d, f, i), mentre

nel testo dell’OLR 1 sottoposto a consultazione è presente nelle varianti tedesca e

francese, ma non in quella italiana.

1.127 Nei fatti, l’estensione proposta comporterà la creazione di nuove norme sulla durata del CP

lavoro, di guida e di riposto dei conducenti di veicoli per le consegne di peso compreso

tra 2,5 e 3,5 tonnellate nei trasporti transfrontalieri (circa 0,3% dei casi).

Sostanziale respingimento

Risposta negativa nel questionario o parere equivalente: Kurierverband, Swisscofel

Nessun questionario, ma parere equivalente: UDC

1.201 La problematica relativa alla sicurezza di corrieri, fattorini e fattorini per espressi va risolta UDC

diversamente.

1.202 Il nostro settore non ha alcun problema nel rispettare i tempi di riposo degli autisti di Swisscofel

furgoni, perciò non sono necessarie ulteriori leggi e ordinanze in materia.

1.203 L’armonizzazione genererà gli stessi costi emersi dalla mozione 20.4478 Dittli. Swisscofel

1.204 Si deve tenere conto dei corrieri che effettuano trasporti all’estero solo saltuariamente. La Kurierverband

nostra associazione di categoria stima che abbandoneranno i trasporti transfrontalieri

lasciando campo libero ai concorrenti stranieri.

1.205 In secondo luogo, questa norma colpisce soprattutto i corrieri con sede nelle immediate Kurierverband

vicinanze del confine. Fin dall’apertura delle frontiere, queste imprese sono collegate a

una rete stradale in cui è ormai indifferente se un trasporto avviene su suolo svizzero o

straniero e i corrieri devono costantemente scegliere il percorso più rapido, che non di

rado comporta l’attraversamento di altri Paesi. Il progetto di ordinanza stroncherà tali

viaggi, con conseguenti ripercussioni in termini di efficienza e un aumento di ingorghi e

costi.

1.206 Le vere vittime di questa nuova regolamentazione sono le PMI. L’OLR, l’ordinanza sulla UDC

durata del lavoro e del riposo, pone l’accento sui tempi di guida, ma i corrieri in questione

devono completare giri a corto raggio, in cui a fronte di orari di lavoro molto lunghi passano

solo poco tempo al volante per via delle distanze relativamente brevi.

1.207 Per l’UDC le deroghe previste nell’ordinanza dovrebbero spingersi oltre e, per di più, UDC

comporteranno oneri significativi a livello amministrativo e di controllo per disposizioni

quali «la metà del tempo di lavoro settimanale», il trasporto «per conto terzi» e il raggio di

100 km.

11/25 ASTRA-D-1AD83401/2425