Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 16 pagine
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Art. 18e Obblighi sussidiari dei proprietari e delle proprietarie di rete
Gli operatori di rete non coincidono sempre con i proprietari di rete in relazione a una stessa rete di condotte per un determinato elemento di una condotta industriale. Gli obblighi derivanti dal CCCH sono stati imposti principalmente agli operatori di rete:
- Obbligo di fornire una documentazione digitale spaziale della rete di condotte (art. 18c cpv. 1 LGI).
- Obbligo di fornire al Cantone i dati aggiornati delle informazioni sugli impianti stabiliti dal Consiglio federale (art. 18d
cpv. 2 LGI);
- Obbligo di farsi carico dei costi per la raccolta, la digitalizzazione e l'aggiornamento delle informazioni sugli impianti e
per la trasmissione dei dati al CCCH (art. 39A cpv. 4 LGI).
Se gli operatori di rete non adempiono a questi obblighi, i proprietari di rete possono essere ritenuti responsabili al loro posto. Essi sono responsabili in via sussidiaria degli obblighi che la legge impone agli operatori di rete. Il Consiglio federale deve poter disciplinare le modalità di responsabilizzazione dei proprietari di rete. Si presume che questo obbligo sussidiario entrerà in vigore solo dopo che il Cantone competente avrà compiuto ogni sforzo per convincere l’operatore di una rete di condotte ad agire in conformità con i propri obblighi. I proprietari di rete sono liberi di inserire nei loro contratti con gli operatori di rete obblighi derivanti dal codice delle obbligazioni per l'utilizzo della rete di condotte, che li proteggono da conseguenze finanziarie in caso di adempimento degli obblighi sussidiari.
Art. 18f Accesso, utilizzo e sorveglianza
L'art. 10 LGI sancisce il principio di pubblicità: I geodati di base di diritto federale sono pubblicamente accessibili e possono essere utilizzati da chiunque, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Tali interessi pubblici o privati prevalenti sono di regola interessati o possono essere interessati nel caso delle informazioni sulle condotte. Le condotte industriali utilizzate per l’approvvigionamento e lo smaltimento possono essere bersaglio di attacchi terroristici o di attività della criminalità organizzata. Anche la questione se i dati sulle condotte debbano essere pubblici o tenuti segreti è stata oggetto di chiarimenti giuridici.23 Il tema della protezione e della sicurezza deve quindi assumere una priorità elevata per il CCCH. Il nuovo articolo 18f LGI è dedicato a questa tematica: Regola l'accesso al CCCH, l'utilizzo autorizzato del CCCH e la sorveglianza a fini di sicurezza. Oltre alle disposizioni generali del diritto federale in materia di sicurezza delle informazioni e alle disposizioni di accesso specifiche per il CCCH, non vengono emanate altre disposizione concernenti la sicurezza delle informazioni.
Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale disciplina l'accesso al CCCH e e le sue modalità di utilizzo. La legge obbliga il Consiglio federale a tenere conto degli interessi pubblici e privati nelle informazioni sull’impianto e nei dati delle condotte private su suolo pubblico, in particolare degli interessi relativi alla protezione e alla sicurezza. L'elenco degli operatori di rete deve essere accessibile al pubblico; le informazioni in esso contenute non consentono di trarre conclusioni sul tracciato delle condotte e vi è un interesse pubblico a che tutte le persone possano conoscere il più rapidamente possibile quali operatori di rete sono attivi nell'area di un determinato Comune. Il catasto delle reti di condotte, invece, non sarà liberamente accessibile, ma sarà assegnato al livello di autorizzazione di accesso B a livello di ordinanza, con un accesso altamente regolamentato. Sono previsti due tipi di accesso:
- Informazioni individuali: Le informazioni individuali sono aperte a qualsiasi persona senza verifica dell'identità, ma
previa registrazione. È prevista la registrazione con un numero di cellulare svizzero e una plausibilizzazione, ad esempio tramite SMS e invio di un codice al numero specificato. Il download dei dati dovrà essere possibile solo in modo geograficamente limitato (p. es. per un singolo fondo) e limitato (p. Es. per un numero limitato al giorno).
- Accesso completo: Un accesso completo viene concesso dal Cantone interessato (in alcuni casi da swisstopo) solo
dopo l’iscrizione, un controllo dell'identità e la verifica dell'esistenza di interessi legittimi, in compenso poi per un periodo di tempo più esteso. Questi accessi sono previsti per gli operatori di rete, le organizzazioni di primo intervento, i Comuni, i servizi cantonali e federali, l'esercito, i contraenti della pubblica amministrazione, gli studi di progettazione per i piani di utilizzazione speciale finanziati privatamente e per i partecipanti a progetti di ricerca (limitati in termini di tempo e personale). L'accesso ai dati del CCCH è quindi completo.
Il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale – nel senso già illustrato – regolamenta in particolare le condizioni personali e materiali per la concessione dell'accesso, nonché la procedura per la concessione, il rifiuto e la revoca dell'accesso e le relative responsabilità. Questa delega esplicita di poteri legislativi è necessaria per ragioni di Stato di diritto.
Secondo il capoverso 3, l'accesso al CCCH può essere negato; ciò include anche la revoca dell'accesso concesso. I Cantoni dovrebbero essere responsabili della concessione e del rifiuto dell'accesso nei confronti di Comuni, servizi cantonali, impianti a livello comunale e cantonale, organizzazioni di primo intervento, appaltatori dell'amministrazione comunale e cantonale e studi di progettazione nonché studi di progettazione per i piani di utilizzazione speciale finanziati privatamente. La Confederazione (swisstopo) ha il diritto di ricorrere contro i decreti e le decisioni cantonali. Si prevede inoltre che i Cantoni possano trasferire questa competenza a swisstopo se le loro capacità a questo scopo sono insufficienti (analogamente al compito di supervisione sulle misurazioni della misurazione ufficiale). La Confederazione (swisstopo) dovrà essere responsabile di concedere e rifiutare l'accesso agli uffici federali e agli operatori di reti intercantonali, agli appaltatori dei servizi federali nonché ai partecipanti ai progetti di ricerca. Inoltre, un servizio federale dovrà essere in grado di revocare o interrompere l'accesso in casi urgenti.
Secondo il capoverso 4 , swisstopo dovrà essere autorizzata a monitorare l'utilizzo del CCCH per garantire la sicurezza dei dati sulle condotte e delle relative infrastrutture, in linea con una misura della
Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC)24. Oggi tale sorveglianza può essere
23 Cfr. in proposito p. es. Daniel Kettiger Geheimhaltung oder Öffentlichkeit von Leitungskatastern: Das Beispiel des Raumdatenpools Kanton Luzern, Sicherheit & Recht 3/2010, p. 165 segg. >>> (5.8 MB).
24 cfr. Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2023, misure M8 e M9.