Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 16 pagine

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Neppure altre leggi internazionali applicabili alla Svizzera impongono obblighi in merito a un registro delle condotte. L'articolo 4 della Convenzione di Aarhus32 disciplina il diritto di accesso alle informazioni ambientali; tale norma prevede anche restrizioni all'accesso per motivi di difesa nazionale e pubblica sicurezza (art. 4 cpv. 4 lett. b della Convenzione di Aarhus). Di conseguenza, le restrizioni all'accesso previste dalla LGI per il CCCH sono conformi al diritto internazionale, soprattutto perché costituiscono una base legale formale.

Il diritto internazionale non prevede quindi alcun obbligo di introdurre un catasto delle condotte, né preclude l'introduzione di tale registro.

6.3 Forma di emanazione

Con la presente modifica della LGI, la nuova base legale per il CCCH trova un fondamento sufficiente in una legge federale, nella misura in cui ciò è necessario secondo il diritto costituzionale.

Come già accennato, le norme dettagliate sul CCCH saranno emanate dal Consiglio federale a livello di ordinanza in una nuova OCCCH.

Nella prima fase, saranno implementate solo le funzionalità del CCCH designate33 come «MUST» del rapporto concettuale. Le norme giuridiche a livello di legge si basano sugli obiettivi descritti come «MUST» e «CAN». Le basi legaliformali dovrebbero quindi essere create per l'attuazione sia per gli obiettivi designati come «MUST» che per quelli indicati come «CAN». Le norme giuridiche a livello di ordinanza si basano solo sugli obiettivi designati come «MUST» e creano unicamente basi legali materiali per la loro attuazione.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, l'articolo 39a LGI richiede l'approvazione della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, in quanto la disposizione comporta nuovi sussidi ricorrenti di importo superiore a 2 milioni di franchi.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale

La questione della ripartizione dei compiti nel caso di un CCCH è stata esaminata più volte. Si rimanda al paragrafo 1.3.

6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

Per quanto riguarda la configurazione del compito comune, il disciplinamento legale proposto è conforme alla legge sui sussidi del 5 ottobre 199034 (LSu) e alle consuete condizioni quadro.

L'articolo 39a LGI crea una nuova categoria di sussidi. Si tratta di indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 Lsu.

6.7 Delega di poteri legislativi

A parte le eccezioni illustrate di seguito, le deleghe di poteri legislativi contenute nel presente progetto contengono unicamente autorizzazioni a emanare prescrizioni d’esecuzione.

La delega di poteri legislativi di cui all'articolo 18d capoverso 2 LGI seconda frase va oltre le semplici prescrizioni d’esecuzione, in quanto autorizza il Consiglio federale a discostarsi dalla legge. Per gli operatori di rete che operano su vaste aree o sull'intero territorio della Confederazione svizzera, è poco sensato e dispendioso in termini di tempo dover fornire a ogni singolo Cantone il set di dati delle loro informazioni sugli impianti relativi al territorio cantonale. Pertanto, il Consiglio federale dovrebbe essere in grado di specificare una soluzione diversa per tali operatori di rete, che consisterà nel fornire una volta i propri dati a un servizio specifico. Questa soluzione corrisponde al principio «once only» e si è dimostrata valida nel caso del Catasto RDPP.

Anche la delega di poteri legislativi di cui all'articolo 18f capoverso 6 LGI va in alcuni casi oltre le semplici prescrizioni d’esecuzione. La delega è necessaria perché le norme da emanare dipendono fortemente dall'evoluzione dello stato della tecnica.

Per il resto si rimanda alle spiegazioni sul diritto d’ordinanza al paragrafo 3.3.

6.8 Protezione dei dati

I dati sulle condotte sono fondamentalmente attributi. Poiché gli operatori e i proprietari della rete sono tutte persone giuridiche, non si creano dati personali collegando i dati sulle condotte agli operatori di rete. Solo i dati relativi alle condotte private su suolo pubblico possono essere dati personali se il proprietario della condotta è una persona fisica. Tuttavia, i nomi dei proprietari delle condotte private non saranno menzionati nel CCCH; vi sarà soltanto una nota accanto alla condotta in questione che indica agli utenti del CCCH di contattare il Comune o un altro servizio designato. Questo aspetto è

32 RS 0.814.07

33 Rapporto «Catasto delle condotte svizzero (LKCH); visione, strategia e concezione», del luglio 2021.

34 RS 616.1