Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 16 pagine
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In termini colloquiali, un elemento della condotta industriale è ciò che viene trasportato nelle condotte industriali. In particolare, gli elementi delle condotte industriali sono liquidi (fluidi), particelle elettriche (p. es. elettricità o segnali elettrici per la comunicazione) o segnali ottici. Anche i gas fanno parte degli elementi delle condotte industriali. Il Consiglio federale stabilisce gli elementi delle condotte industriali che sono oggetto del CCH (art. 18b cpv. 2 LGI).
Art. 18a Scopo del catasto delle condotte svizzero
Il catasto delle condotte svizzero (CCCH) mette a disposizione geodati sulle condotte sotterranee e terrestri e sulle relative infrastrutture per il territorio della Confederazione Svizzera nella qualità richiesta, al fine di sostenere la sicurezza delle condotte e delle infrastrutture durante gli interventi in sotterraneo e la digitalizzazione e il coordinamento nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione. La norma sullo scopo di cui al capoverso 1 è autoesplicativa e non richiede ulteriori spiegazioni. Queste disposizioni relative allo scopo sono generalmente solo di natura dichiarativa e non hanno effetti giuridici diretti. Tuttavia, possono avere un'importanza giuridica nell'attuazione di altre disposizioni di legge e di ordinanza.
Il CCCH è inteso esclusivamente come strumento informativo. Per questo motivo, il CCCH non ha effetti giuridici o di pubblicazione. Non sono pertanto necessarie norme speciali di responsabilità concernenti il CCCH.
È previsto lo sviluppo continuativo del CCCH (cfr. più sopra il numero 3.3). Il catasto delle condotte risponde alle esigenze attuali ed è concepito in modo tale da creare rapidamente un valore aggiunto e da poter essere sviluppato ulteriormente per far progredire la digitalizzazione - intesa come strategie sovraordinate come la strategia «Svizzera digitale» la «Strategia di e-government Svizzera» o la «Strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione» - nei settori della pianificazione, della progettazione, delle autorizzazioni di costruzione e delle servitù. Il capoverso 2 prevede pertanto che il Consiglio federale possa estendere, mediante ordinanza, lo scopo della LKCH per includere il sostegno nei settori della pianificazione dei progetti, delle licenze edilizie e del registro fondiario, adeguandolo così alle crescenti esigenze.
Art. 18b Contenuto
Ai sensi del capoverso 1 – il CCCH si compone, come già osservato, di due sottosistemi con contenuti diversi:
a. un elenco dei operatori di rete organizzato per Comune con i dati di contatto; a titolo opzionale, sarà possibile rilevare
e visualizzare spazialmente le aree in cui si trovano le condotte industriali di determinati operatori di rete;
b. il catasto delle reti di condotte sotto forma di geoservizio, che mostra le condotte degli elementi delle condotte indu-
striali stabiliti in conformità al capoverso 2, compresa tra l'altro un’indicazione di precisione.
La lettera b numeri 1 e 2 disciplina in modo più dettagliato il contenuto del catasto delle reti di condotte. Questo contiene
1. alcuni dati provenienti dalle informazioni sugli impianti dell’operatore della rete di approvvigionamento o di smaltimento
2. altri dati sulle condotte di approvvigionamento e smaltimento – private – su suolo pubblico.
Secondo il numero 1, il CCCH non dovrebbe contenere tutte le informazioni disponibili sull'impianto, ma solo i dati necessari per riconoscere l’elemento della condotta industriale, il tipo di condotta e il suo percorso. Il modello di geodati minimo determinerà quali dati delle informazioni sugli impianti dovranno essere inclusi nel CCCH. Si prevede di adottare il modello di geodati LKMap relativo alla norma SIA 405 o di creare un modello di geodati strettamente basato su LKMap.
Immagine: Rappresentazione schematica del suolo pubblico
Al fine di tutelare le informazioni sulle condotte di privati, solo le condotte private su suolo pubblico dovrebbero essere incluse nel CCCH in conformità al numero 2, ma non altre condotte private. Tuttavia, i proprietari di condotte private possono rilevare su base facoltativa i dati sulle loro condotte e inserirli nel CCCH. È nell'interesse pubblico registrare tutte le