Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 16 pagine

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Nel quadro dei lavori preliminari sono stati discussi due modelli organizzativi:

- Modello organizzativo A «Aggregazione»: Il CCCH è un compito federale; la responsabilità di garantirlo spetta alla

Confederazione, anche se l'esercizio del CCCH sarà eventualmente svolto da geodienste.ch, un'azienda interna della Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione del Catasto (CGC), una sotto-organizzazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA). I Cantoni sono responsabili dell'aggregazione dei dati.

- Modello organizzativo K «Cantonale»: Modello organizzativo K "Cantonale":

Il CCCH è disciplinato dal diritto federale, ma è un compito cantonale. Analogamente al Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP), ogni Cantone gestisce la propria parte del CCCH. L'accesso a tutti i dati del CCCH è reso possibile su una piattaforma.

A prescindere dalle competenze, i due modelli organizzativi si sono differenziati solo leggermente durante la valutazione; in particolare, i flussi di dati sono in definitiva quasi identici. Dopo aver consultato la Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione del Catasto (CGC), una conferenza di specialisti della DCPA, è stato scelto il modello organizzativo A. Questo modello è giuridicamente più semplice e garantisce una migliore armonizzazione dei dati.

Per quanto riguarda il contenuto del CCCH, si è discusso se esso debba includere tutte le condotte – comprese quelle private situate su terreni privati – o solo le condotte di servizio per l’approvvigionamento e lo smaltimento. Al fine di proteggere le informazioni sulle condotte destinate a scopi privati, si è deciso di includere nel CCCH solo le condotte destinate a scopi privati situate su suolo pubblico, ma non le altre condotte destinate a scopi privati (cfr. Il numero 4 di seguito, in merito all'art. 18b LGI). Tuttavia, i proprietari di condotte destinate scopi privati possono registrare le loro condotte su base facoltativa e inserirle nei dati del CCCH.

Infine, sono state esaminate anche delle varianti relative alla completezza del CCCH. Non tutte le informazioni sugli impianti sono ancora disponibili in formato digitale. Inoltre, ci sono anche piccoli e micro-impianti nel settore dell’approvvigionamento e dello smaltimento (p.es. piccole cooperative locali di approvvigionamento idrico) che non dispongono ancora di informazioni vere e proprie sugli impianti. Una variante del CCCH consiste nel riunire nel CCCH tutti i dati necessari per il CCCH provenienti dalle informazioni esistenti sugli impianti e, in aggiunta, i dati delle condotte private situate su suolo pubblico. L'altra variante prevede l'introduzione di un obbligo di documentazione aggiuntivo per le reti di tutti gli elementi delle condotte industriali (acqua, acque di scarico, gas, elettricità, comunicazioni e teleriscaldamento). La possibilità di realizzare l'altra variante dipende dal fatto che la Confederazione abbia la competenza legislativa di emanare un obbligo di documentazione. Un parere legale esterno9 giunge alla conclusione che le ampie competenze di cui all'articolo 75a capoversi 1 e 2 della Costituzione federale (Cost.)10 («compete alla Confederazione», «emana prescrizioni») consentono alla Confederazione di imporre obblighi ai Cantoni e ai privati; ciò vale anche per la documentazione spaziale digitale dei dati delle condotte (cfr. anche il par. 6.1). Sulla base di questa constatazione e della necessità di completezza del catasto delle condotte, è stata scelta la variante con obbligo di documentazione per tutte le reti di condotte.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto di legge non è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202011 sul programma di legislatura 2019-2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2015-201912. Questa modifica di legge sarà invece inserita nel messaggio sul programma di legislatura 2023-2027.

L’emanazione di basi legali per un CCCH nella legge sulla geoinformazione del 5 ottobre 200713 (LGI) è opportuna anche per altri motivi. Il Consiglio federale e la DCPA hanno adottato la «Strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione» rispettivamente l'11 dicembre 2020 e il 17 settembre 2020. In essa illustrano come intendono mettere in rete geoinformazioni aggiornate e affidabili e renderle facilmente accessibili a tutti. La «Strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione» comprende un piano d'azione che viene aggiornato annualmente. Esso include il progetto partner «Catasto delle condotte svizzero» nel campo d'azione 2 «Collegamento dei geodati». La proposta è anche il risultato di un lavoro scaturito da iniziative parlamentari (cfr. N. 1.1). Infine, si può fare riferimento anche alla «strategia svizzera per il sottosuolo» della Commissione federale di geologia (CFG).

1.5 Evasione delle iniziative parlamentari

Il progetto non permette di evadere direttamente le iniziative parlamentari.

2 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

2.1 Global Fundamental Geospatial Data Themes (UN)

Il Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla gestione globale delle informazioni geospaziali ha sviluppato una serie di 14 temi fondamentali georeferenziati, pubblicati nel 2019 in un rapporto intitolato «Global Fundamental Geospatial Data Themes». Secondo gli autori, il set rappresenta i dati georeferenziati minimi necessari per uno Stato. Il set di dati è stato inoltre espressamente sviluppato per supportare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030; UN 2030 Sustainable Development Agenda). Le condotte di approvvigionamento e smaltimento e i relativi impianti sono inclusi

9 Felix Uhlmann/Beat Stalder/Florian Fleischmann, Verfassungsgrundlagen für einen Leitungskataster Schweiz, perizia del 15 maggio 2023 all’attenzione dell’Ufficio federale di topografia (non pubblicato), n. marg. 73 e 79.

10 RS 101

11 FF 2020 1777

12 FF 2020 8385

13 RS 510.62