Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 16 pagine

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3 Aspetti fondamentali del progetto

3.1 Il nuovo regolamento proposto

Con una revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI) si intende creare le basi legali per il CCCH. Il CCCH è un compito di garanzia della Confederazione; in altri termini, la Confederazione può anche delegare la gestione del CCCH o del relativo geoservizio a terzi. Si prevede di trasferire la gestione a geodienste.ch, un'azienda interna alla KGK-CGC.

Il CCCH è composto da due sottosistemi:

a. da un elenco di operatori di rete, strutturato per Comuni, con i relativi dati di contatto, liberamente accessibile su

Internet (livello di autorizzazione di accesso A);

b. dal catasto delle condotte (il catasto delle condotte in senso stretto) sotto forma di geoservizio che mostra le condotte

degli elementi delle condotte industriali (sono previsti acqua, acque di scarico, gas, elettricità, comunicazioni e teleriscaldamento), accessibile per le richieste individuali tramite registrazione con numero di cellulare e, per gli utenti istituzionali, previa autorizzazione e comunicazione dei dati di accesso (livello di autorizzazione di accesso B).

Il catasto delle reti di condotte contiene alcuni dati (sottoinsieme) provenienti dalle informazioni sugli impianti dell’operatore della rete di approvvigionamento o smaltimento, nonché altri dati relativi a condotte di approvvigionamento e smaltimento private, nella misura in cui queste corrono su suolo pubblico.

In genere è responsabilità del rispettivo Cantone raccogliere i dati che costituiscono il contenuto del CCCH. I proprietari dei dati sono tenuti a fornirli al Cantone.

A differenza della maggior parte degli altri geodati ufficiali di diritto federale, la protezione e la sicurezza rivestono un ruolo importante per i dati del CCCH. Ciò si riflette già nel fatto che l'accesso non sarà libero. Inoltre, l'uso del CCCH deve essere monitorato per garantire la sicurezza. In ultima analisi, per proteggere le infrastrutture critiche dovrà essere possibile escludere alcune di esse dal contenuto del CCCH.

Parallelamente al CCCH, dovrebbe essere introdotto l'obbligo per gli operatori di rete di fornire una documentazione digitale spaziale delle loro reti di condotte. Si intende così garantire la completezza delle informazioni contenute del CCCH. Tale obbligo di documentazione esiste già per gli elementi delle condotte industriali elettricità e comunicazione reti elettriche e per alcune parti dell’elemento delle condotte industriali gas.

Il CCCH può anche basarsi in parte sulle norme esistenti nella LGI, come ad esempio la regolamentazione relativa all'accesso e all’utilizzo (art. 12 LGI). Inoltre, le disposizioni generali del diritto federale in materia di geoinformazione, compresa l'ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI)17, dovrebbero in linea di principio applicarsi anche al CCCH.

L'accesso al CCCH e il suo utilizzo devono essere gratuiti; si rinuncia a un relativo sistema di tariffazione.

La Confederazione non è autorizzata a imporre ai Cantoni e ai Comuni norme sulla tenuta dei propri catasti delle condotte. I Cantoni sono pertanto liberi di organizzare i loro catasti delle condotte liberamente, sia in termini di contenuti e qualità che di accesso e utilizzo. Dal punto di vista giuridico, non esiste alcun legame tra il CCCH e i catasti cantonali delle condotte. I Cantoni e i Comuni possono continuare a mantenere e offrire i propri catasti delle condotte anche dopo l'entrata in vigore del CCCH.

3.2 Coordinamento dei compiti e delle finanze

Il CCCH è concepito come un compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Tra la Confederazione e i Cantoni devono essere stipulati degli accordi di programma e le prestazioni e il finanziamento devono essere stabiliti congiuntamente. In questo contesto, la Confederazione contribuirà al 50 per cento ai costi aggiuntivi causati dal suo intervento.

Per il Catasto delle condotte svizzero si prevedono costi una tantum per circa 35 milioni e costi d'esercizio annuali ricorrenti per 7 milioni.

Gli operatori di rete sostengono direttamente i costi per la digitalizzazione delle informazioni sulle condotte e per la raccolta corrente dei dati e l'aggiornamento delle informazioni sui loro impianti. L'obbligo di documentazione introdotto di recente riguarda soprattutto gli operatori di rete che finora non hanno provveduto a documentare in modo aggiornato la propria rete di condotte. Tale obbligo di documentazione esiste già per gli elementi delle condotte industriali elettricità e comunicazione reti elettriche e per alcune parti dell’elemento delle condotte industriali gas.

3.3 Questioni concernenti l’implementazione

Si prevede di introdurre il CCCH per fasi. Nella prima fase (MUST), verranno soddisfatte le esigenze di informazione e pianificazione. In fasi successive (CAN), potrebbero essere supportate le esigenze in termini di progettazione, permessi di costruzione e servitù.18 A causa delle risorse limitate disponibili, un'implementazione per fasi si impone come la scelta più idonea. L'implementazione scaglionata si è inoltre dimostrata anche per il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). In ogni caso, deve essere concesso un periodo di transizione proporzionato per l'adempimento del nuovo obbligo di documentazione per le reti di condotte.

Come per il Catasto RDPP, la maggior parte degli aspetti relativi all’implementazione dovrà essere disciplinata in un'ordinanza sul catasto delle condotte svizzero (OCCCH) che sarà emanata dal Consiglio federale. Si prevede di strutturare questa ordinanza nel modo più simile possibile all'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP). In particolare, l'ordinanza disciplinerà quanto segue (si rimanda anche alle spiegazioni dei singoli articoli):

- la descrizione dettagliata del contenuto del CCCH;

17 RS 510.260.

18 Questo scaglionamento con fasi MUST e CAN era già stato definito nel rapporto «Catasto delle condotte svizzero (LKCH); visione, strategia e concezione» del luglio 2021.